INPS e legge 104: nuove regole da seguire

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
Wall Street

Cambiano alcune procedure per richiedere i permessi utilizzando la legge 104. A comunicarlo l’INPS con la circolare n.36 del 07 marzo 2022 

Si legge dal sito dell’INPS e divulgato anche attraverso i suoi canali social Network che:

“L’Istituto, con la circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38, ha indicato le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001 in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte. La circolare INPS 7 marzo 2022, n. 36 fornisce ora nuove istruzioni per il riconoscimento di questi benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile e le relative istruzioni contabili”.

 

quali sono quindi i sostanziali cambiamenti?

La circolare n. 38 del 27 febbraio 2017 che aveva ha fornito le istruzioni operative per la concessione dei permessi per la  legge n. 104/1992 in favore del lavoratore dipendente, aveva operato la seguente distinzione:

  •  la parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di permessi di cui alla leggen. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001;
  • il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di permessi di cui alla legge 104/1992.

L’Italia ha però diruto adeguarsi  alla normativa antidiscriminatoria di origine comunitaria e ha dovuto rispettare il primato del diritto dell’Unione europea nei confronti della normativa nazionale, fornendo nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento dei benefici in oggetto in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile con la concessione del diritto (della legge n. 104/1992) ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge.

per maggiori dettagli sugli effetti di tale diritto leggi la specifica circolare del dettaglio

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