INPS: dalla circolare 29 agosto 2022, n. 98 arriva l’incremento delle sanzioni applicate per le omissioni contributive

Di Redazione FinanzaNews24 5 minuti di lettura
rapporto inps

Con l’aumento BCE dei tassi d’interesse c’è stata una “Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. I dettagli sono contenuti nella circolare INPS 29 agosto 2022, n. 98.

Incremento delle sanzioni applicate dall’INPS per le omissioni contributive

L’aumento  dei tassi d’interesse deciso dalla Banca Centrale Europea  sta producendo un effetto a cascata in vari ambiti, comprese le sanzioni INPS per le omissioni contributive.

In particolare si legge dalla circolare: “La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 21 luglio 2022, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) (1) che, a decorrere dal 27 luglio 2022, è pari allo 0,50%. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388″.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi la sanzione civile subisce una maggiorazione e dal 6%  passa al 6,50% annuo il tasso di interesse:

  • per dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 27 luglio 2022.
  • per differimento del termine di versamento dei contributi applicato a partire dalla contribuzione di competenza del mese di luglio 2022.

Approfondimento sulle Sanzioni direttamente dal testo della circolare

Sanzioni civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 27 luglio 2022, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 6% in ragione d’anno (tasso dello 0,50% maggiorato di 5,5 punti) (3). La misura del 6% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8 (4). Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dello stesso articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 6% annuo (5).

 Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali (6) le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a) della già citata legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese (7). Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno) (8), a decorrere dal 27 luglio 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base di tali ultime misure (9).

 

 

Condividi questo articolo
Exit mobile version