Il 6 marzo 2024, l’INPS ha emesso la circolare 43 (visibile qui) che fornisce indicazioni sulla gestione dei contributi sospesi a causa di calamità naturali. In particolare, l’Istituto ha chiarito le conseguenze del mancato pagamento delle rate stabilite al momento della ripresa dei versamenti.
La circolare sottolinea che i versamenti contributivi sospesi per calamità naturali devono essere effettuati in un‘unica soluzione entro il termine previsto dalla legge. Tuttavia, se è prevista la possibilità di rateizzare i pagamenti, ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
La suddivisione in rate
È importante ricordare che la divisione in rate è solo un’agevolazione per il recupero del debito e non costituisce obbligazioni separate. Pertanto, il mancato pagamento di almeno due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione.
La circolare descrive anche i casi in cui si verifica la decadenza dalla rateizzazione e le sanzioni applicabili. Nel caso in cui non vengano pagate almeno due rate, i crediti residui vengono affidati all’Agente della riscossione per il recupero coattivo, con l’applicazione delle sanzioni civili previste dalla legge.
Se invece viene effettuato un pagamento parziale delle rate, la rateizzazione può proseguire fino alla scadenza originariamente prevista, con l’applicazione di sanzioni civili sul debito residuo.
Applicazione
È importante notare che le disposizioni della circolare sono applicabili anche alle rateizzazioni in corso alla data di pubblicazione, con la superazione delle istruzioni precedenti.