Con il Messaggio n° 1480 del 01-04-2022, l’INPS comunica l’importo definitivo dell’esonero autorizzato per aziende del settore agricolo, pesca, produzione di birra e vino
La misura di esonero è determinata ai sensi degli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e nello specifico concerne l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. In data 28 marzo 2022 l’Istituto, ha concluso quindi la verifica delle domande pervenute e verificato l’ammontare complessivo delle risorse necessarie per soddisfare le richieste presentate e comunicato ai datori di lavoro l’importo dell’esonero autorizzato tramite pec oppure tramite posta elettronica segnalando la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResco”).
Dal messaggion° 1480 del 01-04-2022 si legge inoltre che:
Per i datori di lavoro agricoli che versano la contribuzione agricola unificata, inoltre, con specifica news individuale sono stati comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; con specifica news è stato comunicato altresì l’importo autorizzato per i mesi di novembre e dicembre 2020 con riferimento alla terza e alla quarta rata dell’emissione del 2020 e l’importo autorizzato per il mese di gennaio 2021 con riferimento alla prima rata dell’emissione 2021.
Con riferimento alle domande di esonero presentate nei canali di “Comunicazione bidirezionale” per le posizioni contributive dei lavoratori autonomi, si evidenzia che le domande relative ai titolari della posizione contributiva deceduti sono state respinte. Per le predette domande, gli eredi del titolare potranno presentare istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio secondo le indicazioni riportate di seguito.
L’erede legittimo o testamentario o in comunione ereditaria potrà presentare la domanda alla Struttura territoriale Inps titolare della gestione della posizione contributiva del de cuius a mezzo posta elettronica certificata con oggetto: “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 – eredi del Sig. (indicare nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (indicare il codice fiscale del soggetto deceduto), allegando il modulo “SC99”, “Domanda di esonero, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020, degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura”, reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) in “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.