Influencer: la recente sentenza del Tribunale di Roma è una piccola rivoluzione per la categoria

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
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Il Tribunale di Roma ha emesso una sentenza significativa che stabilisce che le aziende devono versare i contributi Enasarco per gli influencer incaricati di promuovere i loro prodotti online. La sentenza 2615/24 del 4 marzo, infatti, inquadra l’attività continuativa degli influencer come rapporto di agenzia, imponendo alle aziende l’obbligo di contributi previdenziali.

I dettagli del caso

La decisione del giudice è arrivata a seguito del ricorso di una società che vende integratori alimentari online, utilizzando sportivi e consulenti come influencer per la promozione: dopo un’ispezione, è stato dimostrato che i rapporti contrattuali rientravano nell’articolo 1742 del codice civile, che disciplina il contratto di agenzia. La società si è vista richiedere il pagamento di 70.264,95 euro per contributi al Fondo Previdenza e sanzioni Enasarco ed ha contestato il fatto che gli influencer potessero essere considerati agenti di commercio poiché mancavano i presupposti giuridici.

Secondo la società, il contratto di agenzia richiede che l’agente promuova stabilmente la conclusione di contratti in una zona determinata, cosa che gli influencer non fanno. Tuttavia, il giudice ha confermato che l’attività degli influencer, come accertato dall’Ispettore, rientra nel rapporto di agenzia, poiché svolgono una promozione di vendita con compensi determinati dagli ordini procurati.

Vendita tramite influencer: esiste un rapporto di agenzia

Il giudice ha osservato che gli influencer possono concedere sconti ai clienti tramite un codice personalizzato disponibile solo sulle loro pagine social e ogni acquisto effettuato con quel codice viene considerato come “direttamente procurato” dall’influencer. Nel contesto virtuale, la “zona geografica” è rappresentata dal segmento di mercato dei follower che acquistano tramite il codice sconto dell’influencer.

Il giudice ha anche sottolineato che non è rilevante se l’influencer non riceve direttive specifiche o se non deve negoziare prezzi e sconti visto che wuesto tipo di mercato è altamente standardizzato e l’acquisto avviene con un click e con condizioni di vendita fisse. Anche il fatto che il contratto preveda che l’influencer operi in piena indipendenza e autonomia non è rilevante, poiché queste sono caratteristiche tipiche dell’agente di commercio.

Inoltre, la stabilità del rapporto è provata dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni e dalla sistematica emissione di fatture per vari affari, dimostrando la continuità dell’attività.

Infine, il giudice ha chiarito che la concessione di un termine di preavviso inferiore a quello previsto dall’articolo 1750 del codice civile non invalida il recesso, poiché la norma imperativa sostituisce automaticamente la clausola nulla.

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