Dal sito INPS si legge: “È attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dall’articolo 19, decreto Aiuti ter (decreto-legge 144/2022). Possono presentare la domanda i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali, gli intermittenti e i lavoratori dello spettacolo, in possesso dei requisiti indicati nella circolare INPS 16 novembre 2022, n. 127. Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 150 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021. Per quanto riguarda stagionali e intermittenti, la domanda va presentata laddove tali lavoratori non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023″.
Come si presenta la Domanda ?
È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 150 euro – Domanda, accessibile anche tramite il Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta autenticati con le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate.
In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il link per la domanda è il seguente: https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fHUBPNPInternet%3fg%3d1&S=S
Chi può usufruirne?
L’articolo 19 del decreto-legge n. 144/2022, ai commi 13 e 14, prevede che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai “lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati” e che hanno avuto un “reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021”.
A tale proposito, si rileva che quanto previsto dal menzionato articolo 19, relativamente al pagamento diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS), bensì solo coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.
Pertanto, con la retribuzione di novembre 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi 13 e 14 dell’articolo 19.
Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.
Per approfondimenti: Circolare n° 116 del 17-10-2022