Indennità di malattia INPS estesa per i lavoratori dello spettacolo

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
Wall Street

Proroga indennità di malattia INPS per i lavoratori dello spettacolo. Guida alle nuove regole nel 2021.

L’estensione del diritto all’indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo, che prima era concesso per almeno 100 giornate lavorative, é stato esteso  dal 1 gennaio dello scorso anno anche a coloro che hanno  40 contributi giornalieri. Tale diritto é esteso a prescindere dalla tipologia di contratto applicato dal datore di lavoro, quindi anche per i non dipendenti.

Sono queste le nuove norme stabilite dal decreto-legge 73/2021, articolo 66, su cui è intervenuta la circolare INPS (132/2021) che riassume le caratteristiche del lavoro dei dipendenti del settore spettacolo e le modifiche che entreranno in vigore dal 26 maggio 2021.

L’indennità di malattia è riconosciuta a tutti i dipendenti del settore spettacolo (salvo alcune eccezioni), compresi quelli che svolgono attività senza vincoli di rendicontazione. Pertanto: «ai fini della determinazione dell’obbligo contributivo occorre unicamente tener conto della natura dell’attività lavorativa, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro o dal settore di appartenenza del datore di lavoro». Al versamento obbligatorio sono soggetti tutti i datori di lavoro di lavoratori dello spettacolo, compresi quelli che pagano, in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi e dagli accordi o contratti individuali, un trattamento economico  al dipendente anche in caso di assenza dal lavoro per malattia.

Tuttavia, come detto, per avere diritto all’indennità di malattia, si necessita di un minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, dal 1 gennaio dell’anno precedente l’insorgenza dell’evento doloroso fino alla data di inizio dell’evento nel fondo pensione.

Ci sono eccezioni, cioè tipi speciali di rapporti di lavoro per i quali la malattia non si è verificata:

  • liberi professionisti dediti ad attività musicali: data la natura imprenditoriale delle attività svolte, non è prevista l’assicurazione in oggetto,
  • lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assunti dalle fondazioni lirico-sinfoniche: pur essendo essi stessi dipendenti di soggetti giuridici privati, si applicano le vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego in materia di certificazione e trattamento economico del congedo per malattia,
  • iscritti al Fondo Pensione per i lavoratori dello spettacolo (temporanei e permanenti) amministrazioni ed enti statali,
  • lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivo Professionale.

L’indennità di malattia è corrisposta a partire dal quarto giorno successivo all’inizio dell’attività ed è corrisposta per un massimo di 180 giorni in un anno solare.

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