Nella Circolare 1/2023, del 17 gennaio, il Dipartimento del Lavoro illustra gli incentivi per i lavoratori che partecipano a un piano di prepensionamento (fino a tre anni prima) a fronte di un pari numero di giovani sotto i 35 anni (almeno tre anni) fa impiegare previsti dal datore di lavoro nel piano di ricambio generazionale.
Generazioni che si passano la staffetta
L’istituto dello sgravio generazionale è stato introdotto nel nostro ordinamento per favorire il “passaggio al lavoro e alla produzione”, garantendo al lavoratore prossimo alla pensione una mensilità di contributi previdenziali per un massimo di 36 mesi, che disgiunge dal possesso dei requisiti per l’anticipo della pensione. Pertanto, il datore di lavoro può assumere almeno un giovane di età inferiore ai 35 anni per ogni dipendente che lascia, al quale deve essere offerto un rapporto di lavoro di almeno 3 anni. Pertanto, la Circolare Ministeriale si ispira alla disciplina di cui all’articolo 12 ter del D.Lgs. 21/2022, che prevede l’utilizzo di incentivi all’esodo nei processi legati al ricambio generazionale, nell’ambito del Fondo di Solidarietà Bilaterale per analizzare le forme di applicazione dello strumento.
Come concludere un accordo
La circolare stabilisce le condizioni e i criteri per l’applicazione della modalità dello scambio di generazioni in azienda. In caso di attivazione, il contratto collettivo sottoscritto dalle parti deve essere inviato al Ministero del Lavoro (Direzione Generale degli Assorbitori Sociali – Divisione IV) per l’avvio dell’istruttoria.
Quali sono gli adempimenti ?
L’accordo deve prevedere i seguenti adempimenti:
- versamento mensile dei contributi previdenziali ai lavoratori in possesso dei requisiti di vecchiaia o prepensionamento nel triennio successivo;
- la necessità di un periodo minimo di occupazione di 3 anni per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;
- il finanziamento ricade interamente sul datore di lavoro, con un contributo sufficiente a coprire i costi del finanziamento e il minor reddito del nuovo servizio.
Incentivi al pensionamento e all’assunzione
Il finanziamento dell’accompagnamento alla pensione nei programmi di soccorso generazionale è interamente a carico del datore di lavoro, il quale versa un contributo di emergenza (prestazione pensionistica) a copertura delle retribuzioni richieste e delle spese di assistenza sociale. Per i lavoratori, il requisito deve essere vicino alla pensione di vecchiaia o prepensionamento prevista nel prossimo triennio.
Per il datore di lavoro, il requisito è l’assunzione simultanea di dipendenti di età inferiore ai 35 anni per un periodo contrattuale di almeno tre anni. L’assunzione deve essere basata su un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, soggetto ai consueti limiti di età. I lavoratori che hanno meno di 36 mesi per percepire la pensione di vecchiaia o la pensione di vecchiaia anticipata possono ridurre volontariamente l’orario di lavoro per garantire che i giovani possano essere assunti contemporaneamente. Anche in questo caso devono essere garantite le condizioni per la staffetta generazionale, ovvero l’assunzione di un nuovo dipendente e la tutela sociale di quello uscente.