IMU: ecco le regole per effettuare la variazione di rendita nell’anno in corso

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
Settore Immobiliare

Il 17 giugno 2024 è la data limite per il pagamento della prima rata dell’IMU. La base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta viene calcolata partendo dalla rendita catastale iscritta al 1° gennaio dell’anno di riferimento e viene rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti specifici in base alla categoria catastale dell’immobile.

Calcolo della base imponibile

La determinazione della base imponibile varia a seconda della categoria catastale degli immobili. Ad esempio, per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10), e per le categorie C/2, C/6 e C/7, il coefficiente è 160. Per un fabbricato di categoria A/2 con rendita catastale di 450 euro al 1° gennaio 2020, la base imponibile si calcola come segue: (450 x 1,05) x 160 = 75.600 euro.

Se la variazione è dovuta a lavori di ristrutturazione, produce effetti dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data di utilizzo, se antecedente. Ad esempio, se un immobile subisce una ristrutturazione con ultimazione lavori il 3 giugno 2024, la nuova rendita verrà considerata dal 3 giugno in poi.

Variazioni d’ufficio e agevolazioni

Quando la variazione della rendita avviene d’ufficio, la rendita catastale da prendere in considerazione per l’anno di imposizione resta quella iscritta al 1° gennaio. La nuova rendita accertata sarà valida solo dall’anno successivo. La normativa prevede anche agevolazioni che riducono la base imponibile del tributo del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, inagibili o inabitabili, e per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado.

Per i terreni, la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25%. Per le aree fabbricabili, invece, il valore venale in comune commercio al 1° gennaio è il riferimento, tenendo conto della zona, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso e dei prezzi di mercato.

Infine, per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, la base imponibile è determinata secondo i criteri del decreto-legge n. 333 del 1992, aggiornati annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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