(QuiFinanza.it) Si avvicina la prima scadenza Imu del 2023: il 16 giugno. Chi deve effettuare il pagamento entro quella data? Quali sono i soggetti tenuti al versamento di questa imposta?
La prima rata, o acconto, dell’Imposta Municipale Unica – meglio conosciuta come Imu – deve essere pagata entro il 16 giugno, mentre la seconda rata – o saldo – deve essere versata entro e non oltre il 16 dicembre 2023. Ma quali contribuenti sono tenuti a passare alla cassa? Devono provvedere al versamento dell’imposta i contribuenti che siano proprietari di:
- fabbricati. L’Imu, però, non deve essere versata sull’abitazione principale, sempre che non si tratti di un immobile che faccia parte delle seguenti categorie catastali: A/1, A8 e A/9 (nel caso in cui l’abitazione principale faccia parte di una di queste categorie, è necessario versare l’imposta);
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili.
Devono obbligatoriamente passare alla cassa ed effettuare il pagamento dell’imposta i seguenti soggetti:
- il proprietario o i proprietari dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o il genitore che risulti essere l’assegnatario della casa familiare, perché è stato stabilito da un provvedimento emesso da un giudice;
- il concessionario, nel caso in cui ci sia una concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili – anche quando sono da costruire o in corso di costruzione – quando questi risultano essere concessi in locazione finanziaria.
Imu, chi è esonerato dal versamento
Non tutti i contribuenti sono tenuti al versamento dell’Imu. Non devono effettuare il pagamento per i fabbricati che vengono identificati come abitazione principale. Da questa regola generica rimangono esclusi gli immobili che fanno parte di quelle particolari categorie catastali, che li identificano come di lusso. Tra queste rientrano le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È necessario pagare l’Imu anche per gli immobili classificati come seconda casa.
L’Imu, inoltre, non deve essere pagata per questi immobili:
- gli immobili e le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, che vengono adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari;
gli alloggi sociali; - la casa coniugale, nel momento in cui venga assegnata al coniuge a seguito di una separazione legale, di un annullamento, di uno scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando l’immobile risulti essere l’unico posseduto – e non dato in locazione – dal personale c
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