Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un decreto con le direttive per accedere al fondo da 400 milioni (articolo 37 del Decreto Sostengni Bis) che prevede l’ottenimento del credito per le grandi imprese che si trovano in difficoltà temporanea a causa della crisi generata dal Covid -19
Istituito nell’ambito del Ministero e amministrato da Invitalia, il Fondo concede prestiti agevolati con ammortamento in 5 anni ( comma 1 dell’articolo 14., decreto del Ministero 5 luglio 2021), ad imprese con almeno 250 dipendenti e fatturato superiore a 50 milioni di euro (o con saldo superiore a 43 milioni). Il fondo opera nell’ambito del quadro temporaneo degli aiuti governativi a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19 ed è stato autorizzato dalla Commissione europea.
Le domande devono essere presentate dalle ore 12:00 del 20 settembre (fino alle ore 11:59 del 2 novembre) al Ministero dello Sviluppo Economico utilizzando la piattaforma informatica accessibile sul sito Invitalia (www.invitalia.it). I moduli saranno disponibili sul sito prima dell’apertura dei termini. L’accesso richiede l’identificazione SPID.
Potranno fare richiesta le grandi imprese di qualsiasi settore dell’economia (ad eccezione di quello bancario, finanziario e assicurativo), che alla data della domanda:
- si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria per motivi legati all’emergenza Covid-19 (flussi di cassa inadeguati, condizioni che mettono l’impresa in una situazione di difficoltà ai sensi dell’articolo 2 (18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del la Commissione del 17 giugno 2014);
- presentare le prospettive di ripresa delle attività;
- sono regolarmente costituiti e registrati nel Registro delle imprese;
- hanno sedi legali e operative su tutto il territorio nazionale;
- non sono tra le aziende che hanno ricevuto e poi omesso di rimborsare o bloccare assistenza illecita o incompatibile;
- non sono soggetti a procedure concorsuali ai fini della liquidazione;
- hai restituito le somme dovute al MiSE;
- non sono destinatari dell’interdizione di cui alla lettera d) del secondo comma dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o con decreto ingiuntivo a sentenza irrevocabile o con sentenza di applicazione della sanzione per reati, la causa dell’esclusione dell’operatore economico dal contratto o dall’incarico ai sensi della normativa statale appalti di lavori, servizi e forniture.
Per accedere al fondo le aziende devono presentare un piano di risanamento realistico e affidabile che illustri:
- azioni a supporto della ripresa o della continuità dell’attività;
- prospettive di mercato indicative della situazione e capacità di rimborso del prestito;
- azioni per ridurre l’impatto sull’occupazione di una situazione difficile;
- la necessità di liquidità per continuare l’attività, qualsiasi azione in vista di un’eventuale ristrutturazione aziendale, compresa la vendita o l’acquisizione di una società o dei suoi beni.