Il credito d’imposta per le imprese energivore può essere utilizzato solo in compensazione: un’impresa che destina un importo per il pagamento di acconti o saldi fiscali è libera di applicare il metodo storico o prospettico. Nel secondo caso, invece, la società è esposta al rischio di pagare imposte in eccesso senza diritto al rimborso.
Il chiarimento è contenuto in una richiesta dell’Agenzia delle Entrate riguardante il caso specifico di una società che intende utilizzare un credito d’imposta per pagare la futura Ires. Questa è una richiesta dell’8/2023.
Nel corso del 2022 il Bonus Energia è stato più volte riformulato e prorogato nel corso dell’anno. Quanto richiamato dalla norma è previsto dal DL 115/2022 ed è pari al 25% dei costi sostenuti per la componente energetica acquistata ed effettivamente consumata nel terzo trimestre 2022.
Si rivolge alle aziende ad alto consumo di energia elettrica (in base al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2021) che nel secondo trimestre 2022 hanno sostenuto costi per kWh della componente elettrica, al netto delle tasse ed eventuali agevolazioni, sopra 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Viene inoltre riconosciuto per le spese generate e autoconsumate nel terzo trimestre 2022, nel qual caso l’incremento del costo per kWh è calcolato sulla base della variazione del prezzo figurativo dell’energia elettrica pari alla media relativa al 3° trimestre 2022 del prezzo unificato nazionale dell’energia elettrica.
L’Agenzia delle Entrate sintetizza il quadro normativo di riferimento per l’utilizzo del credito d’imposta
I punti a cui occorre prestare attenzione:
– può essere utilizzato solo come compensazione (i codici fiscali da inserire nel Modello F24 sono specificati nel Decreto 49/E del 16 settembre 2022);
non prescinde dai limiti quantitativi del compenso ordinario previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997: è quindi possibile un superamento di 2 milioni di euro;
– per usufruirne dopo il 16 marzo 2023 è necessario inviare apposito messaggio all’Agenzia delle Entrate indicando l’importo del finanziamento maturato nel 2022;
– in caso di mancato utilizzo entro il 30 giugno 2023 non verrà in nessun caso effettuato alcun rimborso.
In base a queste regole, un’impresa può decidere di utilizzare il credito d’imposta utilizzando il calcolo preferito degli acconti e dei saldi d’imposta.
Il metodo storico si basa sull’imposta dovuta dall’esercizio precedente, il metodo previsionale è solitamente utilizzato quando si prevede un risultato economico inferiore rispetto all’esercizio precedente ed è basato sull’imposta che si prevede di dover pagare di conseguenza. Tale scelta, sottolineano le autorità fiscali, “può comportare una riduzione o il mancato versamento dell’anticipo, ma allo stesso tempo espone il contribuente al rischio di versamenti anticipati inferiori a quelli effettivamente dovuti, e all’eventuale successiva applicazione di sanzioni e gli interessi sulla differenza residua.
Ma esiste anche un’ipotesi opposta, in cui l’esborso iniziale con il metodo predittivo è maggiore di quello calcolato con il metodo storico. Non esistono divieti statutari di versare un anticipo calcolato con il metodo previsionale se il relativo importo eccede l’importo che sarebbe stato pagato con il metodo storico. Ed ecco la seguente precisazione:
In nessun caso il versamento di un acconto, se eccedente l’importo effettivamente dovuto, sarà soggetto a rimborso dell’imposta corrispondente o effetto riporto, pertanto il credito speso per il versamento potrà essere in qualsiasi modo utilizzato a partire dal 30 giugno 2023 .