Quando un imprenditore titolare di ditta individuale muore, gli eredi devono decidere se continuare o meno l’attività d’impresa. Se scelgono di proseguire, l’impresa entra a far parte dell’eredità del defunto e diventa oggetto di comunione tra gli eredi. Questa comunione ereditaria si configura come una società di fatto, nonostante dal 1996 tali società non siano più riconosciute dal nostro ordinamento. Gli eredi hanno un anno di tempo dalla morte del titolare per regolarizzare la situazione, trasformando la società di fatto in una società di persone o di capitali, secondo le loro esigenze.
Fino al completamento della regolarizzazione, la società di fatto è considerata irregolare e viene disciplinata dalle norme relative alla società semplice, caratterizzata da minore autonomia patrimoniale.
Adempimenti fiscali e amministrativi
- Entro 12 mesi dalla morte dell’imprenditore, è necessario presentare la dichiarazione di successione, che deve includere i dati dell’impresa e la sua valutazione per il calcolo delle imposte dovute.
- Entro 30 giorni dalla morte, il rappresentante legale della comunione ereditaria deve presentare la variazione IVA per aggiornare le informazioni fiscali dell’azienda. Questo passaggio assicura la continuità dell’attività commerciale e permette agli eredi di operare legalmente.
Dal punto di vista fiscale, il trasferimento dell’impresa individuale dopo la morte dell’imprenditore è considerato un’operazione neutrale se gli eredi continuano l’attività e i valori dei beni rimangono invariati. Gli eredi devono presentare la dichiarazione dei redditi e altre dichiarazioni fiscali relative al defunto, ma è sufficiente che uno di loro si occupi di questo adempimento.
Il reddito dell’impresa viene ripartito tra gli eredi come reddito di partecipazione, similmente a quanto avviene nelle società in nome collettivo per attività commerciali o nelle società semplici per attività non commerciali o agricole.
I casi
Se gli eredi decidono di non continuare l’attività d’impresa, si crea una comunione ereditaria con l’unico scopo di godere dei beni aziendali e percepirne i frutti. Questa situazione è regolata dall’articolo 2248 del codice civile, che stabilisce che il godimento esclusivo dei beni è la caratteristica principale della comunione ereditaria.
In caso di vendita dell’azienda, anche parziale, la cessione genera un reddito diverso soggetto a tassazione secondo l’articolo 67, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Tuttavia, in specifiche circostanze, come lo scioglimento della comunione entro cinque anni dalla successione o la costituzione di una società tra gli eredi, non si configura una plusvalenza tassabile.