Imposta di registro del preliminare di compravendita: quando è rimborsabile?

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
Tasse

Il Fisco ha recentemente fornito importanti chiarimenti riguardo all’imposta di registro dovuta in caso di sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita e la questione è stata sollevata da un contribuente che ha chiesto se l’imposta versata in misura fissa potesse essere rimborsata in caso di successiva stipula del contratto definitivo.

Il contratto preliminare: funzione e forma

Dal punto di vista civilistico, il contratto preliminare di compravendita è un accordo con cui le parti si impegnano a stipulare un successivo contratto definitivo che trasferirà la proprietà dell’immobile. Questo tipo di contratto produce solo effetti obbligatori e non reali, servendo come impegno tra le parti sui termini principali dell’accordo, rinviando i dettagli al momento del rogito e inokltre la normativa richiede che il preliminare sia redatto in forma scritta, che può essere un atto pubblico notarile o una semplice scrittura privata.

La registrazione del contratto preliminare è un adempimento fiscale che deve essere espletato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla sua conclusione, o entro 30 giorni se effettuata mediante atto notarile ed è importante notare che i costi per la registrazione solitamente ricadono sul futuro acquirente, salvo diversa pattuizione contrattuale. Le imposte dovute per la registrazione includono:

  • Imposta di registro: fissa e pari a 200 euro.
  • Imposta di bollo: 16 euro ogni 4 facciate del contratto o 100 righe, o 155 euro in caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Se il contratto preliminare non viene registrato entro i termini stabiliti, sono previste sanzioni variabili a seconda del ritardo.

Imposta di Registro su caparre e acconti

Se nel contratto preliminare è prevista una caparra confirmatoria, si applica un’imposta di registro proporzionale dello 0,50% sulla somma versata, mentre per gli acconti sul prezzo, l’imposta di registro è pari al 3% della somma, qualora il cedente non sia soggetto a IVA. In wuesti casi, l’imposta versata viene imputata all’imposta principale dovuta alla registrazione del contratto definitivo, e se l’importo versato è superiore a quello dovuto, è previsto il rimborso della differenza, da richiedere entro tre anni.

Imposta di registro in misura fissa

Il Fisco ha chiarito che l’imposta di registro versata in misura fissa (200 euro) al momento della registrazione del preliminare non è detraibile o rimborsabile al momento della stipula del contratto definitivo e ciò differisce dall’imposta proporzionale, che può essere imputata all’imposta principale e rimborsata in caso di eccedenza.

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