(QuiFinanza.it) Con un’apposita istanza di interpello, la n. 187/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove disposizioni in merito al pagamento dell’imposta da bollo e ai relativi casi di esenzione. La Divisione Contribuenti ha di fatto chiarito quando e come i contribuenti possono procedere in deroga, esprimendosi sul caso specifico del bollo sulle istanze recanti ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”.
“Eccezionali eventi meteorologici”: spetta l’esenzione bollo per maltempo? Il quesito
Il quesito portato all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, come accennato sopra, riguarda il corretto trattamento tributario, in materia di imposta di bollo, sulle domande recanti ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e ”Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”
Nello specifico, l’istante ha chiesto se l’esenzione imposta da bollo potesse essere riconosciuta per le richieste presentate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro Urbino. In data 16 settembre 2022, infatti, il Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di emergenza per calamità natura
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