Ammessa la detrazione per installazione di illuminazione e ringhiere durante i lavori di rifacimento delle facciate ma solo a determinate condizioni
Il Bonus Facciate spetta per interventi sui parapetti dei balconi (ringhiere metalliche e parti in vetro) mentre per l’installazione di illuminazione a soffitto o a parete, la detrazione spetta solo in presenza di motivi tecnici. Dipende da caso per caso: lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 482 del 15 luglio 2021. Nel presupposto che si tratti di opere accessorie dell’intervento sulle facciate esterne, secondo l’Agenzia, il bonus può essere erogato solo nei casi in cui, secondo i documenti inerenti al progetto, tali lavori sia necessari e connessi al progetto nel suo complesso. Insomma, è agevolabile l’installazione di elementi di illuminazione funzionali agli interventi primari. Nel caso in cui l’obiettivo del lavoro sia ad esempio “rendere gradevole la vista e dare risalto all’architettura dell’edificio anche nelle ore notturne”, il bonus non può essere concesso. In pratica, l’installazione delle luci deve essere motivata tecnicamente nel progetto. Tale valutazione non può dunque essere effettuata in sede di interpello, restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell’amministrazione.
Il bonus, lo ricordiamo, è limitato alle spese documentate negli anni 2020 e 2021 e relativi ad interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B o assimilabili, realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
Riportiamo alcune parti della risposta dell’agenzia delle entrate e rimandiamo a questo link per approfondimenti: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+482+del+2021.pdf/293b7cf8-d7f4-37f5-2742-4ad1a82e979b
L’articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90 per cento per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (cd. Bonus facciate).
In particolare, la detrazione spetta in relazione alle «spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444». Come accennato, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:
a) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq».