Firmato un decreto che stabilisce nuove date e temperature per i riscaldatori italiani.
Riscaldamento 2022-2023: Al via il piano per il contenimento del gas
Ieri il ministro per la Transizione energetica, Roberto Cingolani, ha firmato un decreto riscaldamento per il triennio 2022-2023, provvedimento che incide in larga parte sulle date e gli orari fissati nel già lontano decreto presidenziale. 412/1993. Un cambiamento che ovviamente non tocca le abitazioni della cosiddetta zona F, che comprende i comuni più freddi d’Italia, come Cuneo, Belluno o Trento.
Riscaldamento residenziale come ha funzionato fino al 2021
Un ex decreto presidenziale fissava limiti chiari per i sistemi di climatizzazione invernale alimentati a gas in base all’area geografica. determinazione della temperatura, delle ore di funzionamento e delle date di accensione e spegnimento. Questi erano:
Zona A: 6 ore al giorno dal 1 dicembre al 15 marzo;
Zona B: 8 ore al giorno dal 1 dicembre al 31 marzo;
Zona C: 10 ore al giorno dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D (compresa la capitale): 12 ore al giorno dal 1 novembre al 14 aprile;
Zona E: 14:00 dal 22 ottobre al 14 aprile;
Zona F: nessuna restrizione.
Per legge gli impianti di riscaldamento dovevano essere regolati ad una temperatura non superiore a 20 gradi, con un superamento di 2°C consentito all’interno di abitazioni, scuole e uffici. Per gli edifici destinati ad attività industriali o artigianali il limite è stato abbassato a 18°C.
Riscaldamento 2022-2023, cosa cambia ora?
Secondo il nuovo decreto, l’esercizio sarà abbreviato “in totale” di 15 giorni e un’ora al giorno, come segue:
Zona A: 5 ore al giorno dall’8 dicembre al 7 marzo;
Zona B: 7 ore al giorno dall’8 dicembre al 23 marzo;
Zona C: 9:00 tutti i giorni dal 22 novembre al 23 marzo;
Zona D: 11:00 tutti i giorni dall’8 novembre al 7 aprile;
Zona E: 13:00 tutti i giorni dal 15 ottobre al 7 aprile;
Zona F: nessuna restrizione.
Lo stesso provvedimento richiederà, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, che la temperatura media ponderata dell’aria misurata nei singoli ambienti climatizzati di ciascuna unità immobiliare non superi i 17°C (+/- 2°C Tolleranza C) negli edifici. adibiti ad attività industriali, artigianali e similari; 19°C (+/- 2°C) in tutti gli altri casi.
In caso di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, secondo loro ragionevole provvedimento, possono consentire l’accensione delle stufe a gas anche al di fuori dei periodi previsti dalla legge. Purché abbiano una durata giornaliera ridotta.