Il nuovo CCNL Metalmeccanici e le nuove regole

Di Redazione FinanzaNews24 3 minuti di lettura
Wall Street

Quest’anno è stato rinnovato il contratto metalmeccanico o Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Metalmeccanici, che impiega circa 1.600.000 lavoratori. Nello specifico, il 5 febbraio 2021 è stato raggiunto un accordo tra Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, dopo un lungo e teso periodo di trattative e scioperi.

Tra le varie novità apportate al nuovo contratto, che sarà valido fino al 30 giugno 2024, oltre a nuove clausole contrattuali e una riforma dell’inquadramento professionale, ci sono anche nuove regole per gli appalti pubblici.
Relativamente alle modifiche contrattuali e dei contratti di servizio pubblico, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici rafforza il ruolo della Rappresentanza Sindacale Unita (RSU) e delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) con l’obiettivo principale di tutelare i lavoratori e prevenire distorsioni di concorrenza.

Di seguito la nuova procedura da seguire in caso di risoluzione del contratto:

  • comunicare a RSU e OO.SS la data di cessazione. territorialmente competente da almeno 30 giorni;
  • comunicare all’impresa subentrante gli estremi della cessazione, ivi compreso l’elenco dei lavoratori assunti alla data della comunicazione, il rispettivo orario di lavoro, il loro stato contrattuale e le loro responsabilità. Ciò è dovuto al fatto che in caso di modifica di un contratto a parità di condizioni, modalità ed esecuzione del contratto:
    la società subentrante si impegna ad assumere personale;
  • la società uscente si impegna a collaborare con i nuovi assunti fornendo alla società subentrante la documentazione e le informazioni necessarie;
  • Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, le parti possono richiedere un riesame congiunto, eventualmente con la partecipazione dei rispettivi sindacati. La procedura si intenderà conclusa entro 15 giorni dalla data della prima riunione.

 

Tra i compiti da valutare:
attività svolte dalla società uscente in conformità al contratto di gara stipulato ai fini della nuova gara;
fabbisogni di lavoro della nuova società;
le esigenze organizzative e tecniche del contratto mutate in caso di variazione del contratto con condizioni e modalità contrattuali diverse e servizi al fine di mantenere il livello di occupazione avvalendosi di quanto previsto dalle disposizioni legislative e/o contrattuali.

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