Guida per i lavoratori un prova: informiamoci sulle opportunità

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
lavoratori

Guida per gestire bene la clausola del contratto di lavoro, secondo la quale l’azienda e il neoassunto possono prevedere un periodo di prova (contratto di prova) per provare il reciproco vantaggio per la prosecuzione del rapporto

Durante la prova il datore di lavoro valuta l’idoneità professionale del dipendente per le mansioni specificate nel contratto e il lavoratore determina specificamente la sua idoneità per un determinato lavoro. Può prevedere un periodo di prova nell’ambito di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato: non solo a tempo indeterminato, ma anche determinato, di inserimento e di apprendistato. Inoltre, può essere specificato nei contratti stipulati con dipendenti, dirigenti, giornalisti e disabili assunti  (riservando quote alle categorie protette), contratti di lavoro, introducendo in alcuni casi misure più restrittive e nuove restrizioni condizioni. contratto di lavoro a tempo determinato, purché il periodo di prova sia proporzionale alla durata del contratto, alla natura del lavoro e alle mansioni da svolgere.

Nuove leggi stanno per arrivare

Per ora si fa ancora oggi riferimento ai consueti termini di legge, secondo cui la durata massima del processo è di sei mesi per tutti i dipendenti (art. 10 legge n. 604/1966), di tre mesi per i dipendenti senza funzioni dirigenziali ( articolo 1825/1924). Pertanto, i contratti collettivi definiscono la durata della prova all’interno della legge, distinguendo in alcuni casi tra lavoratori e dipendenti, prevedendo solitamente periodi inferiori ai limiti di legge, e stabilendo un criterio per il computo dei giorni.

Come determinare la durata del periodo di prova

Pertanto, ferme restando le limitazioni di legge nel contratto individuale, i termini previsti dalla contrattazione collettiva possono essere ridotti o aumentati. Quest’ultima ipotesi è valida solo se la particolare complessità delle mansioni affidate al lavoratore rende necessaria, nell’interesse di entrambe le parti, un termine più lungo di quanto normalmente ritenuto conveniente nell’ambito della contrattazione collettiva (tabella del 19 giugno 2000, 8295): l’onere della prova relativo, ovviamente, ricade sul datore di lavoro, al quale un periodo di prova più lungo offre maggiori possibilità di licenziamento per non eccedere il termine stesso.

Quando non si può prolungare?

In alcuni casi, la contrattazione collettiva esclude espressamente la possibilità di prolungare la durata del periodo di prova inizialmente fissato. Negli altri casi tale possibilità è prevista, ma sempre entro la durata massima stabilita dalla legge. In assenza di tale previsione, non è possibile concordare una proroga del contratto individuale, in quanto ciò sarebbe pregiudizievole per il lavoratore. l’inizio di alcuni eventi: gravidanza, malattia e infortunio. La giurisprudenza maggioritaria stabilisce che dal totale delle giornate di prova devono essere escluse le assenze dal lavoro per malattia o infortunio, nonché i periodi di assenza che ricadono sotto lo sviluppo fisiologico delle relazioni, quali ferie, ferie e riposi settimanali. , nonché periodi di chiusura dell’azienda per sospensione delle attività.

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