Con la Risposta n. 72/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni in un caso specifico di donazione contestuale ai propri discendenti. Il caso riguarda la donazione di una quota di partecipazione sociale detenuta personalmente in comproprietà con una quota già in comunione ereditaria.
Il caso in esame
L’istante possiede il 40% delle azioni di una società in proprietà esclusiva e è contitolare di un pacchetto azionario pari al 60% del capitale sociale, pervenuto in seguito alla successione del coniuge in comunione ereditaria con i suoi due figli e la nipote. L’Istante intende donare ai discendenti la quota indivisa in comunione ereditaria (corrispondente al 20% del capitale sociale) e la quota personale (40% del capitale sociale), con l’intento di attribuire loro la comproprietà dell’intera partecipazione sociale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché i beneficiari della donazione già dispongono del controllo della società in virtù della quota di maggioranza detenuta nella comunione ereditaria, il trasferimento delle azioni non soddisfa i requisiti per l’applicazione dell’esenzione prevista per i discendenti e il coniuge. Pertanto, l’atto di donazione sarà soggetto al trattamento ordinario ai fini dell’imposta sulle donazioni.
Normativa di riferimento
L’articolo 3 comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 prevede l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o quote sociali che permettano l’acquisizione o l’integrazione del controllo della società. Tuttavia, nel caso specifico presentato, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trasferimento delle azioni non rispetti tali condizioni e debba essere assoggettato all’ordinario trattamento fiscale.