Guida alla residenza anagrafica in Italia

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
cinque-aggiornamenti-funzionali-in-cui-vale-la-pena-investire-per-la-tua-casa

Per richiedere la residenza in Italia sono previsti dei requisiti minimi volti a dimostrare di essere stabilmente presente nei locali adibiti ad abitazione. Ma cosa accade a chi è senza casa?

La residenza, secondo il diritto italiano (art. 43, II comma c.c.), è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, quindi non occasionale e non limitato ad alcuni periodi dell’anno, anche se in quel luogo vi si può abitare in maniera non continua. In Italia la residenza può essere solo una e riferita a un solo Comune e rappresenta dall’iscrizione alle liste elettorali, al rilascio della carta di identità, del permesso di soggiorno e della tessera sanitaria, alla possibilità di usufruire dei servizi sanitari, socio-assistenziali e abitativi, erogati dagli enti di una determinata località. Per richiedere la residenza sono previsti dei requisiti minimi volti a dimostrare di essere stabilmente presente nei locali adibiti ad abitazione. Ma cosa accade a chi è senza casa?

Si tratta quasi sempre di persone che vivono in estrema difficoltà economica e che solitamente vivono in spazi pubblici, in un dormitorio notturno, in ostelli per persone senza casa, in sistemazioni alloggiative temporanee, o in alloggi per interventi di supporto sociale specifici. Ma ci sono anche persone che non hanno fissa dimora per scelta: girovaghi, artisti, lavoratori di spettacoli viaggianti, commercianti, artigiani ambulanti e così via.

L’articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, così come modificato dall’art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che:
La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita.

L’iscrizione anagrafica è infatti un diritto soggettivo per tutti i cittadini italiani e stranieri, comunitari e non, con regolare titolo di soggiorno (Legge anagrafica, Legge n. 1228 del 24.12.1954). Per le persone senza casa si utilizza il criterio del domicilio in luogo di quello di residenza, dove per domicilio il diritto privato italiano (articolo 43, primo comma c.c.) intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi [14 Cost., artt. 45 e 46 c.c.]. In assenza anche di questo parametro, la residenza della persona senza casa viene stabilita nel Comune di nascita. La residenza verrà fissata in una via fittizia territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridico (Circolare Istat n. 29/1992).

Condividi questo articolo
Exit mobile version