Guida alla pensione di reversibilità: (calcolo, domanda ed esclusioni) – 2 parte

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
pensione reversibilità

Nell’articolo precendente abbiamo parlato di pensione di reversibilità (di chi sono i beneficiari  e dei requisiti), in questa seconda parte parleremo del calcolo della pensione ai superstiti, delle modalità per fare la domanda e delle possibili esclusioni)

Ricordiamo che la pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

Calcolo della pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità è calcolata sulla base della pensione dovuta o percepita dal defunto, utilizzando le seguenti percentuali:

  • 100% coniuge e due o più figli o tre o più figli;
  • 80%, coniuge e un figlio o due figli senza coniuge;
  • 70%, un solo figlio;
  • 60%, unico coniuge;
  • 30% due genitori o fratelli e sorelle;
  • 15% per ogni familiare idoneo, esclusi coniuge, figli e nipoti.

Esistono limiti di reddito oltre i quali il beneficio viene ridotto o annullato. L’importo dell’assegno è ridotto dal 25% al ​​50% in funzione degli importi indicati nella Circolare INPS n. 46 del 26 marzo 2020.

Come si fa la domanda?

La domanda di concessione della pensione di reversibilità  si presenta esclusivamente per via telematica attraverso il sito dell’INPS oppure con il supporto del Contact Center o o di un patronato. Può essere presentata in qualsiasi momento dopo il decesso del titolare della pensione,  purché entro dieci anni dal decesso: in caso contrario, il risparmio pensionistico non versato decade per prescrizione (art. 2946 cc). Ha inizio il 1° del mese successivo al decesso del coniuge lavoratore o pensionato (anche per i partner di unioni civili), indipendentemente dalla data della domanda.

Motivi di esclusione

  • Il coniuge in un nuovo matrimonio (assegno unico);
  • un coniuge che non percepisce gli alimenti di divorzio;
  • coppie di fatto
  • figli maggiorenni, se non ancora studenti, lavoratori o apprendisti;
  • genitori under 65 titolari di pensione diretta o non a carico del defunto:
    fratelli e sorelle non coniugati abili o titolari di pensione diretta.

In caso di assicurazione

L’indennità una-tantum è un’indennità concessa su domanda ai superstiti dell’assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, nel caso in cui non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti (articolo 1, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335). L’indennità viene erogata nell’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata e calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione, per i periodi inferiori all’anno. L’importo è ripartito fra i beneficiari in base ai criteri per la pensione ai superstiti. Nel caso in cui a un superstite non spetti l’indennità perché destinatario di rendita INAIL o in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l’intera indennità deve essere ripartita tra gli altri superstiti che ne hanno titolo.

 

Condividi questo articolo
Exit mobile version