Modello 770 e dichiarazione integrativa o correttiva: modulistica, nuovi elementi, istruzioni di predisposizione e scadenze di presentazione da parte dei sostituti d’imposta
Il modello 770 viene presentato fino al 31 ottobre, che cade di sabato 2021 e implica un giorno festivo, con successivo rinvio del termine per la presentazione del modello (approvato con Regolamento del 15 gennaio 2021) al 2 novembre del 2021. La spedizione viene effettuata esclusivamente per via telematica dal sostituto d’imposta o tramite intermediario abilitato, responsabili (per le pubbliche amministrazioni) o società appartenenti al gruppo.
Il modulo 770, predisposto dagli agenti fiscali, serve per dichiarare all’Agenzia delle Entrate:
- dati fiscali relativi alle ritenute subite nell’anno precedente
- pagamenti corrispondenti
- eventuali pagamenti effettuati
- riassunto dei prestiti a vista
- altri dati assicurativi e premi richiesti
Diverse novità sono state inserite nel modello 770/2021. In particolare, si segnalano le informazioni sul finanziamento ricevuto a seguito del trattamento aggiuntivo e gli importi dei premi per i lavori svolti nel marzo 2020 (all’inizio del blocco Covid), le nuove istruzioni per il pagamento dei dividendi alle società ordinarie e nuovi codici nei rapporti consolidati per la gestione dei pagamenti scaduti (agevolazione Covid-19).
È inoltre possibile inviare una modifica o un modello aggiuntivo 770 a quello già inviato: in tal caso, è necessario inviare una nuova dichiarazione selezionando la casella “rettifica entro il termine”. Se il modulo è stato inviato in ritardo, seleziona la casella “Dichiarazione aggiuntiva” per un modulo valido già inviato prima della data di scadenza. In entrambi i casi è inoltre necessario spuntare la casella “Protocollo della dichiarazione inviata” per indicare che il protocollo della dichiarazione già inviata deve essere corretto o integrato. Il richiedente può integrare la dichiarazione 770: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che comportino un aumento della morosità oppure per correggere errori od omissioni che hanno portato all’indicazione di maggior debito d’imposta o minor credito.
Le domande presentate entro 90 giorni prima della scadenza sono considerate valide, ma servono per l’applicazione delle sanzioni previste (articolo 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).