Green Pass fino al 31 dicembre 2021

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
covid

L’impegno del Covid Green Pass dal 6 agosto fino a fine anno, nelle prossime ore il governo deciderà se estenderlo subito a treni, aerei e traghetti

Gli obblighi legati al Green Pass a partire dal 6 agosto (ad esempio per ristorante, palestra, eventi o feste) rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal colore delle regioni, mentre rimarranno invariate le altre regole in ​​zona rossa (ristoranti chiusi, ecc.): queste spiegazioni sono incluse nel Dossier dell’Ufficio Studi della Camera, dove si svolge l’iter di conversione in legge dell’ultimo Decreto Covid (D.Lgs. 105/2021).

Il fascicolo fornisce alcune spiegazioni per la domanda, principalmente in relazione alla durata del green pass obbligatorio. La scadenza, come si legge, «è implicitamente fissata al 31 dicembre 2021, sulla base della nuova scadenza generale fissata da questo decreto, per un insieme di disposizioni relative all’emergenza epidemiologica e l’evidenziazione del territorio nazionale in diverse colorazioni. “Oltre ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale, non è richiesta la certificazione verde COVID-19 per gli esentati in base ad apposita certificazione medica, per i quali verrà realizzata una apposita certificazione digitale (fino a esaurimento, quelli cartacei) . formato).

Ti ricordiamo che in tutti gli altri casi, il certificato verde COVID-19 deve apparire nei seguenti casi.

  • Servizi di ristorazione forniti da qualsiasi locale per il consumo al tavolo interno;
  • Spettacoli aperti, eventi sportivi e competizioni;
  • Musei, altre istituzioni e luoghi di cultura e mostre;
  • Piscine, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche in zone residenziali, solo al chiuso;
  • Feste e fiere, convegni e congressi;
  • Terme, parchi tematici e parchi divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e di intrattenimento limitati alle attività indoor, esclusi i centri educativi per bambini, centri estivi e relativi esercizi di ristorazione;
  • Sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi aperti.

Per quanto riguarda la verifica e le sanzioni, il file suggerisce:

chiarire l’ambito soggettivo di applicazione e, in particolare, se solo la violazione dell’obbligo di verifica della disponibilità dei certificati verdi (ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 bis) o anche il comportamento di un utente che utilizzi, senza la prescritta certificazione , una delle attività o dei servizi per i quali è richiesto.
Per quanto riguarda l’allineamento alle disposizioni regionali sul cambio colore, le regole si applicano in tutti i settori: bianco, giallo, arancio e rosso “finché e nella misura in cui sono consentite le attività cui è destinato il certificato. In zona”. In pratica, si applicano ancora le limitazioni più rigorose per la combinazione di colori.

Condividi questo articolo
Exit mobile version