Con decreto 127/2021, a partire dal 15 ottobre 2021, l’obbligo del green pass entra in vigore in tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, ed è valido fino al 31 dicembre, fino al termine dello stato di emergenza.
L’obbligo vale per tutti: dipendenti, liberi professionisti, volontari: Anche per il personale delle autorità amministrative indipendenti, per la Consob, per la Commissione nazionale per la società e la borsa, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Banca d’Italia. Si estende anche a enti pubblici economici, titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, organi di rilievo costituzionale, personale degli uffici giudiziari (magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, componenti delle commissioni tributarie, magistrati onorari).
Per alcune categorie di dipendenti pubblici (scuole, università) l’obbligo è valido già dal 1° settembre, per gli operatori sanitari e le case di cura è previsto anche l’obbligo di vaccinazione.
Il datore di lavoro è responsabile del controllo ed entro il 15 ottobre deve determinare le procedure specifiche e designare i responsabili della verifica, con atto ufficiale. I lavoratori che non hanno il green pass verde non possono andare al lavoro e sono considerati assente. Dopo cinque giorni, si procede all’interruzione del pagamento. La legge stabilisce che non possono essere previste altre sanzioni disciplinari e gli assenti non possono essere licenziati per mancanza di certificazione verde.
In pratica, la sanzione è la sospensione dello stipendio. Queste regole sono simili nei settori pubblico e privato. Ci sono anche regole speciali per le aziende fino a 15 persone. In tal caso, decorso il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può allontanare il lavoratore e sostituirlo. Il contratto di sostituzione non può durare più di dieci giorni e può essere rinnovato una sola volta. Vi sono però una serie di criticità applicative evidenziate dal Fondo Consulenti del Lavoro: dato che la durata massima della sostituzione non può superare i venti giorni, compresa la sola proroga consentita, «non è possibile stabilire un tasso di sostituzione che ecceda questo periodo massimo.”
Altre osservazioni dei consulenti del lavoro riguardano anche la vigilanza: “Non è chiaro chi controlli l’accesso al posto di lavoro di un lavoratore autonomo (es. idraulico in casa o in un rapporto di collaborazione familiare).
Ecco anche l’ammontare delle Sanzioni: per un datore di lavoro, la mancanza di controllo o mancanza di procedure organizzative prevede una multa da 400 a 1.000 euro. Il lavoratore che si trova in un luogo di lavoro sprovvisto di green pass è sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 1.550.