Terzo appuntamento settimanale della rubrica “Glossario di Borsa”. Oggi si parla di OPA ovvero Offerta Pubblica di acquisto
Eccoci al terzo appuntamento della rubrica “Il glossario della borsa” dove, ogni sabato, pubblichiamo una spiegazione di un termine che ci ha accompagnato durante questa settimana. Ribadiamo L’intento è quello di avvicinare al “magico mondo di indici, incrementi, percentuali, cambiamenti, scambi e chi ne ha più ne metta” anche coloro che non sono “addetti ai lavoro”.
La parola di oggi è OPA ovvero Offerta Pubblica di Acquisto: ovvero una modalità di acquisto di azioni o obbligazioni convertibili attraverso un’offerta pubblica a un prezzo prefissato. Generalmente il prezzo dovrebbe essere superiore a quello di borsa. Può definirsi esecutiva solo se l’ammontare dei titoli offerti in risposta all’OPA raggiunge il minimo prefissato nell’OPA stessa.
Il soggetto che lancia un’offerta pubblica di acquisto o di scambio deve fare in maniera preventiva una comunicazione alla Consob (l’Autorità indipendente che vigila sui mercati italiani). Per tale comunicazione devono essere allegati un documento, destinato alla successiva pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire al pubblico di formarsi un giudizio sull’OPA. L’offerta pubblica di acquisto può essere volontaria o obbligatoria.
OPA obbligatoria totalitaria scatta se un soggetto ha una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento . Il soggetto in questione ha l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli.
Per l’OPA obbligatoria di consolidamento, l’obbligo scatta a seguito di acquisti superiori al 5% da parte di coloro che già detengono la partecipazione relativa al caso di OPA obbligatoria totalitaria ma senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.
OPA obbligatoria residuale di ha quando, a seguito di un’OPA totalitaria, l’offerente giunga a detenere una partecipazione almeno pari al 95 per cento, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta, pagando un corrispettivo pari a quello dell’OPA precedente. Questo obbligo garantisce agli azionisti di minoranza una possibilità d’uscita.
OPA volontaria preventiva è un’offerta pubblica di acquisto o di scambio volontaria avente per oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie di una società.
Squeeze out: Chi, a seguito di un’offerta totalitaria, arriva a detenere almeno il 95% del capitale di una società italiana quotata, ha il diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dal termine dell’offerta.