I contributi versati dai professionisti sia per la Gestione Separata INPS che per le Casse private potrebbero essere uniti in un’unica gestione per conseguire una sola pensione. Ad offrire questa possibilità è la sentenza 97/2022 emanata della Corte di Appello di Milano che consente la ricongiunzione dei versamenti contributivi ai fini pensionistici
Con la sentenza della Corte di Appello di Milano numero 97 del 2022 si apre la strada per la ricongiunzione dei versamenti contributivi da parte dei professionisti che hanno versato i contributi sia a Casse private che alla Gestione Separata INPS. La sentenza è nata per rispondere alla richiesta di consulente del lavoro iscritto all’ENPACL che richiedeva la ricongiunzione non facendo riferimento alla Legge n. 45 del 1990. Secondo l’ente previdenziale l’unico modo di avere la ricongiunzione era di effettuare il cumulo dei contributo, mentre secondo i giudici della Corte d’Appello di Milano è ammessa anche la ricongiunzione dei periodi contributivi a fini pensionistici perché non negata esplicitamente dalla normativa: la Gestione Separata è stata istituita solo nel 1995.
Una nuova opportunità quindi per professionisti iscritti agli Ordini professionali che versano contributi previdenziali alle casse di previdenza. A loro sarà data la possibilità di sommare a questi ultimi anche i contributi versati presso la gestione separata tenuta dall’INPS per aggiudicarsi un assegno pensionistico unico e di maggiore importo.
Per maggiori info su questa opportunità occorre visitare il sito internet www.inps.it nell’area del portale dedicata appunto a “Portale riscatti e ricongiunzioni”. L’INPS ha realizzato infatti per rispondere tempestivamente al bisogno dei suoi numerosi utenti un servizio unico sul web per fare domanda di riscatto e ricongiunzione dei periodi contributivi ai fini pensionistici. Da questa sezione del sito è possibile accedere alla sezione per presentare domande di ricongiunzione per la Gestione Pubblica (circolare n. 131/2012) ma anche per la Gestione Privata (circolare n. 179/2014 e nel messaggio n. 3494/2018).