(Money.it) Cambiano le regole sui trasferimenti per le Forze Armate dopo che il Consiglio di Stato ha dato ragione all’Aspmi (Associazione sindacale professionisti militari) in merito alla corretta interpretazione da dare all’articolo 42 bis del d.lgs n. 151 del 2001.
Tale articolo, infatti, riconosce al dipendente pubblico, genitore con figli minori fino a 3 anni di età, la possibilità di richiedere – su richiesta e anche in modo frazionato per un periodo che complessivamente non può superare i 3 anni – l’assegnazione a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, ma “previa la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L’amministrazione può quindi rifiutarsi, ma il dissenso deve essere motivato.
A tal proposito, era consuetudine nelle Forze Armate riconoscere il diritto al trasferimento con assegnazione provvisoria solamente al personale assunto a tempo indeterminato, escludendo i militari in ferma volontaria (Vfp1 e Vfp4).
Tuttavia, la caparbietà del sindacato Aspmi – che nonostante una prima sentenza negativa da parte del Tar del Lazio ha deciso comunque di ricorrere al Consiglio di Stato – ha stravolto le regole, facendo riconoscere una m
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