Flessibilità dei contratti a termine anche per periodi superiori ai 12 mesi: la contrattazione collettiva individua specifiche motivazioni con riserva per settembre 2022.
Le esigenze, in base alle quali deve essere negoziato o prorogato un contratto a tempo determinato per un periodo superiore a 12 mesi, devono essere “specifiche”, motivo per cui sono indicate nel testo dei contratti di lavoro. In questo senso, la contrattazione collettiva è delegata ad un’ampia fascia di soggetti che “affida alle parti sociali il compito di determinare le circostanze, la cui presenza giustifica l’approvazione del contratto di lavoro, senza limitazione del campo di azione”.E’ una delle precisazioni contenute nell’approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, che fornisce un’analisi della misura contenuta nell’articolo 41 bis del dl 37/2021.
Applicazione e condizioni
Possibilità di stipulare contratti a tempo determinato anche di durata superiore a 12 mesi (ma sempre fino ad un massimo di 24 mesi di durata complessiva, trascorsi i quali inizia la trasformazione a tempo indeterminato) con nuove motivazioni. Le nuove regole si applicano sia ai nuovi contratti a termine, che possono quindi avere una durata superiore ai 12 mesi per nuove motivazioni, sia ai rinnovi e rinnovi dei contratti esistenti. Tale misura flessibile, prevista per gli incontri con le imprese durante l’emergenza Covid, è applicabile fino al 30 settembre 2022, che è la data di stipula, cioè l’ultimo giorno ossia come ultimo giorno utile per poter firmare un contratto a tempo determinato con causale individuata dalla contrattazione collettiva, mentre la durata del rapporto ben può protrarsi oltre tale data.
La contrattazione collettiva è «chiamata a individuare delle ulteriori causali, rispetto a quelle già previste dalla legge, che ragionevolmente dovranno essere puntuali, determinate ed univoche». Per contrattazione collettiva si intendono i contratti nazionali, territoriali o anche aziendali. Il termine di durata superiore a 12 mesi deve dunque «essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro».