L’insieme dei giochi con vincite in denaro è disciplinato dallo Stato italiano e, in quanto tale, soggetto a tassazione. Con i colleghi di Superscommesse.it abbiamo voluto indagare meglio come funziona il rapporto tra tasse e scommesse e come il fisco regoli le trattenute eventuali sulle vincite e sugli incassi degli operatori.
Inizialmente, la normativa nazionale stabiliva che, “A decorrere dal 1 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 945, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’imposta unica per le scommesse sportive e non sportive a quota fissa di cui al D. Lgs. 504/98, è applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, con aliquote pari al 18% per la raccolta in rete fisica e al 22% per la raccolta a distanza”. Oggi siamo al 20% canale fisico e 24% a distanza.
Ma cosa si intende per scommessa sportiva e non sportiva a quota fissa?
Il disposto normativo si riferisce ad una scommessa con quota predefinita (il classico 1X2 dei siti di betting), la cui vincita potenziale viene calcolata moltiplicando l’importo giocato per la quota proposta dall’operatore. Il costo base della scommessa a quota fissa è pari a 1,00 euro mentre l’importo minimo scommettibile è di 2,00 euro. Non possono essere effettuate scommesse che originano una vincita superiore a 10.000 euro. Nelle scommesse a quota fissa, la somma che ritorna sotto forma di vincita agli scommettitori è pari ad una media approssimativa di circa il 75% degli importi giocati, ma può variare sensibilmente sulla base delle quote proposte dai concessionari e della maggiore o minore abilità degli scommettitori nel pronosticare gli esiti degli avvenimenti. Sugli importi raccolti, i concessionari sono soggetti al pagamento di una quota percentuale a titolo di imposta unica.
La dichiarazione delle vincite
Per quanto riguarda la dichiarazione delle vincite bisogna chiedersi se è obbligatorio dichiarare al fisco l’entità delle somme vinte tramite scommesse a quota fissa. Questo approfondimento in merito delinea il quadro normativo che disciplina l’intera fattispecie. Possiamo tuttavia anticipare che la tassazione italiana sulle scommesse contempla una distinzione tra quelle realizzate su siti ADM (ossia con regolare licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) e quelle sui siti non ADM (ossia esteri e senza licenza). Nel primo caso i soldi vinti con le scommesse su un sito ADM sono già tassati alla fonte e non occorre la denuncia nel modello 730. Nel secondo caso è obbligatoria la dichiarazione delle somme vinte all’Agenzia delle Entrate, con il rischio aggiuntivo di dichiarazione di colpa (per aver puntato su piattaforme senza licenza) e sanzione annessa.
Tornando alla questione dei soldi trattenuti sulle vincite occorre considerare cosa succede nel comparto dei giochi con vincite in denaro, differenti quindi dalle scommesse a quota fissa. Parliamo
delle vincite realizzate al Lotto, alle lotterie, ai giochi con vincita istantanea e ai giochi numerici a totalizzatore. In questo caso la tassazione, e quindi l’importo effettivamente erogato al vincitore, può cambiare in base al canale, fisico o digitale, attraverso il quale viene effettuata la puntata. Ecco alcuni esempi.
Come si evince dal regolamento della piattaforma Gratta e Vinci online, “Dal 1° marzo 2020 il prelievo applicato alle vincite superiori a 500 euro è del 20%. Tale detrazione sarà applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500 euro” (Legge 27 dicembre 2019, n° 160). Il prelievo scende al 10% per il giocato nel canale fisico. Nel caso del Lotto online “Il pagamento del premio viene calcolato considerando la tassazione. Quindi, nel caso di una giocata fortunata, la vincita effettiva che si riceve è al netto delle ritenute di legge dell’8%”; discorso analogo per il Lotto giocato in ricevitoria, per cui “il pagamento del premio viene erogato al netto delle ritenute di legge (8%)”.
Dal sito ufficiale Superenalotto si evince che “in caso di vincita superiore a 500 euro, è prevista una tassazione fiscale del 20%” riferita all’online; Lottomatica specifica invece quanto segue per il circuito terrestre “In caso di vincita al SuperEnalotto, occorre sapere che l’importo vinto può essere soggetto alla cosiddetta “tassa della fortuna”. Ad oggi la tassazione, introdotta con il Decreto Legge 50/2017 dal 1° ottobre 2017, sui premi SuperEnalotto superiori a 500 euro è al 12%, mentre i premi inferiori sono esenti da tasse. Se, ad esempio, la vincita è di 450 euro, il premio verrà riscosso interamente; se, invece, la vincita è di 1000 euro, il premio al netto delle tasse sarà di 940 euro. Sisal applica le trattenute fiscali automaticamente: il giocatore, quindi, non ha il compito di pagarle personalmente, ma il sistema provvede a sottrarle prima della riscossione”.
Il sito ufficiale di Win for Life precisa che “A decorrere dal 1° marzo 2020 è applicato un diritto del 20% sulla parte di vincita eccedente l’importo di 500,00 euro, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 734, della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n.160”
Nel complesso, la disciplina dell’imposizione fiscale sui giochi d’azzardo in Italia è articolata ed equivoca. Il legislatore ha previsto regimi differenti in base al tipo di gioco e al canale utilizzato. Pertanto è bene verificare volta per volta.