Il crowdfunding sta diventando sempre più popolare come fonte di finanziamento per start-up e PMI innovative. Tuttavia, i gestori dei portali si trovano ad affrontare una serie di obblighi normativi, tra cui l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (ARF). Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a questo tema, in risposta a un interpello presentato da una società gestore di un portale di crowdfunding denominata ALFA.
Le operazioni di crowdfunding “sotto soglia”
La questione in discussione riguardava l’obbligo di comunicazione all’ARF per le operazioni di crowdfunding “sotto soglia”, cioè quelle che non superano i 5 milioni di euro. Nel caso specifico della società ALFA, che gestisce un portale di crowdfunding per la raccolta di finanziamenti per progetti, la società non gestisce direttamente i flussi di pagamento né la custodia degli strumenti finanziari. Questi compiti sono affidati a soggetti terzi autorizzati.
La società ALFA agisce semplicemente come intermediario tra i titolari dei progetti e gli investitori, facilitando il finanziamento dei progetti attraverso la propria piattaforma. Inoltre, la società non svolge verifiche in materia di antiriciclaggio e non è coinvolta nella custodia degli strumenti oggetto dell’offerta.
In base alla specifica modalità di operare della società ALFA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni “sotto soglia” non sono soggette agli obblighi di comunicazione all’ARF, in quanto la società non gestisce direttamente i flussi finanziari né la custodia degli strumenti finanziari.
Questa decisione fornisce una guida importante per i gestori dei portali di crowdfunding, che devono essere consapevoli delle proprie responsabilità in materia di comunicazione all’ARF. Allo stesso tempo, dimostra come il settore del crowdfunding stia evolvendo e adattandosi alle esigenze delle start-up e delle PMI innovative, offrendo loro nuove opportunità di finanziamento.