Le novità in tema di conciliazione tra lavoro e vita professionale, in particolare in materia di parità di genere, previste dal D.Lgs. 105/2022, sono oggetto di due diverse disposizioni pratiche per il riconoscimento dei servizi connessi nel nuovo quadro normativo, in base al quale l’INPS modifica tutte le procedure a partire dal 13 agosto.
Da tale data sono previsti: congedo parentale strutturale di 10 giorni, congedo di maternità per le lavoratrici autonome due mesi prima della nascita, l’estensione del congedo parentale (che viene concesso per un totale di 12 o 13 mesi ai genitori nei primi 12 anni di vita del figlio), nuova flessibilità in termini di permessi per assistere persone in situazioni di disagio, compresa la proroga coppie di fatto (che comunque avevano già il trattamento dei coniugi). I dipendenti possono ora richiedere una nuova licenza al proprio datore di lavoro, regolarizzandone successivamente l’uso rivolgendosi all’ente previdenziale.
Congedo di paternità
È già stato innalzato a dieci giorni dalla manovra del 2022 dopo l’esperimento del 2021, ma ora tutta la normativa viene riformulata con chiarimenti su diversi presupposti: i 10 giorni obbligatori (compensazione al 100%) non dovrebbero essere continuativi, anche se non lo sono. sono ancora multipli di ore; devono essere presi per un periodo che va da due mesi prima del parto a cinque mesi dopo il parto (lo stesso periodo durante il quale la madre può usufruire del congedo di maternità, ma il congedo obbligatorio è di cinque mesi); può essere utilizzato negli stessi termini, anche in caso di morte perinatale del bambino. In caso di gravidanza multipla, il congedo parentale obbligatorio è portato a 20 giorni.
I giorni di ferie possono essere fruiti dal padre anche durante il congedo di maternità di una madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo parentale in alternativa al congedo di maternità. Modalità d’uso: Il padre presenta richiesta al datore di lavoro con almeno cinque giorni di anticipo per iscritto o tramite il sistema informativo dell’azienda.
Maternità autonoma
Come le lavoratrici dipendenti, anche le lavoratrici autonome possono beneficiare del congedo di maternità obbligatorio due mesi prima del parto (in precedenza potevano farlo solo dalla nascita). In realtà, però, la regola è ancora più rigida di quella destinata alle lavoratrici dipendenti: le lavoratrici autonome possono prendere il congedo di maternità due mesi prima del parto solo se ci sono rischi di complicazioni, come determinato dal medico dell’Asl.
Ferie per prendersi cura del bambino
La modifica legislativa contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera i del D.Lgs. 105/2022 prevede tre mesi di ferie retribuite al 30% per persona più altri tre mesi da ripartire tra i due genitori. Pertanto, il periodo di rimborso per entrambi i genitori è di nove mesi. Sono mantenute le norme del Testo unico sull’educazione dei figli, secondo cui il padre e la madre hanno dieci mesi di congedo, estendibili a 11 se il padre ne prende almeno tre, sempre entro i primi 12 anni dalla nascita del figlio. vita. vita. Se è uno solo dei genitori, ha diritto a undici mesi di ferie, di cui nove al 30%. I periodi di ferie che superano un totale di nove mesi sono risarcibili solo se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima obbligatoria dell’assicurazione generale.
Genitori in giurisdizione separata:
licenza fino al compimento dei 12 anni, tre mesi ciascuno più tre in totale, massimo nove mesi in totale tra due genitori. Il rimborso è del 30%.
Genitori indipendenti:
tre mesi durante il primo anno di vita del minore. Anche i lavoratori autonomi possono astenersi fino al 13 agosto presentando successivamente istanza all’INPS.