Esonero parziale dei contributi previdenziali (Legge 178/2020)

Di Redazione FinanzaNews24 2 minuti di lettura
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Con il Messaggio 3217 del 24 settembre, l‘INPS chiarisce l’esenzione parziale dei contributi previdenziali prevista dalla Legge 178/2020 (articolo 1, commi 20-22 bis). Precisa l’ente previdenziale che per ricevere i benefici pensati dall’INPS deve esserci un calo di fatturato o dei corrispettivi sulla media dei mesi di attività per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019

In particolare, a causa delle numerose perplessità circa i criteri di determinazione dei requisiti reddituali degli enti la cui attività è iniziata nel 2019, in risposta a numerosi quesiti inviati all’INPS chiarisce che la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà: sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.

Pertanto, per beneficiare dell’esenzione fiscale parziale per i lavoratori autonomi, la fatturazione o le aliquote medie mensili per il 2020 devono essere inferiori di almeno il 33% rispetto alla fatturazione o aliquote medie mensili per il 2019. Il Messaggio dell’INPS richiama il decreto interministeriale del 17 maggio 2021 sull’attuazione del beneficio con criteri e modalità di priorità per la concessione del beneficio. La clausola 2 dell’articolo 1 del decreto esecutivo afferma in realtà:

“ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019”.

Il successivo comma 4, invece, stabilisce che il requisito non si applica “a soggetti che hanno avviato nel 2020 attività che comportano l’obbligo di iscrizione in un apposito ufficio dell’AGO, con sede separata dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, o enti per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale di cui al Decreto D.lgs. del 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”.

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