Dal sito dell’INPS giunge la notizia ” Esoneri contributivi per giovani, donne e Sud prorogati a giugno 2022″
L’INPS, con il messaggio 26 gennaio 2022, n. 403, comunica nuove agevolazioni che hanno come oggetto “gli esoneri contributivi per l’occupazione giovanile, per l’occupazione femminile e a quella denominata Decontribuzione Sud”. Precisando la vera novità per le aziende che possono richiedere questi esoneri è la data di scadenza posticipata fino al 30 giugno 2022.
Dal sito si legge che: “Le misure, contenute nella Legge di bilancio 2021, sono concesse e autorizzate dalla Commissione europea che ne ha prorogato l’applicabilità e ha innalzato i massimali di erogazione degli aiuti temporanei concedibili. Di conseguenza, le agevolazioni potranno riferirsi anche agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022″.
Il Messaggio n° 403 del 26-01-2022 afferma che:
I benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022. Si precisa, inoltre, che la Commissione europea, con la sesta modifica del Temporary Framework, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, è innalzato a:
– 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli;
– 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
– 2,3 milioni di euro per le imprese operanti in tutti gli altri settori
Pertanto, ai fini della legittima applicazione dei benefici in trattazione, dovrà tenersi conto dei nuovi massimali.
Infine, con specifico riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, si precisa che, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022, è necessario fare riferimento al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 17 dicembre 2021, n. 402.