La Corte di Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale riguardante l’esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento individuale durante la pandemia COVID-19. Con l’ordinanza interlocutoria n. 15030 del 29 maggio 2024, la Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione della compatibilità di questa esclusione con l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza.
Licenziamento individuale del dirigente nullo
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva dichiarato nullo il licenziamento di un dirigente avvenuto durante un processo di riorganizzazione aziendale, sostenendo che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo durante la pandemia doveva applicarsi anche ai dirigenti. La nullità era stata giustificata con il contrasto con una norma imperativa.
La Suprema Corte, pur ritenendo infondate le questioni di legittimità costituzionale formulate dal datore di lavoro, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 46 del DL 18/2020, considerando un possibile contrasto con l’art. 3 della Costituzione. I giudici hanno sottolineato come l’art. 10 della Legge 604/66 escluda esplicitamente i dirigenti dal divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, includendoli invece nella disciplina dei licenziamenti collettivi.
La Corte ha evidenziato che il divieto di licenziamento durante la pandemia mirava a evitare un incremento massivo dei licenziamenti per motivi economici, ma tale divieto è stato applicato solo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, escludendo i dirigenti dai licenziamenti individuali, ma non da quelli collettivi.
Le motivazioni della Cassazione
L’ordinanza della Cassazione evidenzia due considerazioni principali. La prima riguarda la non applicabilità analogica del divieto, essendo una norma eccezionale introdotta dalla normativa emergenziale. La seconda concerne le misure di sostegno previste dal legislatore, come la cassa integrazione guadagni e la sospensione temporanea di oneri fiscali e previdenziali, che presuppongono una portata generalizzata del blocco dei licenziamenti. E in tutto ciò è emerso ch il divieto di licenziamento ha imposto un sacrificio significativo alle aziende.