Restano invariate le regole per la cessione dei crediti Irap per l’energia, anche per le spese di luce e gas sostenute nei mesi di ottobre e novembre, cambia solo l’orario in pratica.
Le disposizioni sono contenute nel Decreto dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2022, che fa principalmente riferimento alla proroga delle agevolazioni fiscali contenute nel Decreto Aiutiter (DL 144/2022). In dettaglio, questo è un sollievo:
– 40% per le imprese elettriche e del gas rispettivamente ad alto consumo di energia (commi 1 e 2 dell’articolo 1),
– 30% per le imprese non energivore (voce 3),
– 40% per le aziende che consumano poco gas naturale (punto 4),
– 20% per le spese sostenute per l’acquisto di carburante per le attività agricole e della pesca nel quarto trimestre 2022 (articolo 2).
Rimane invariata la possibilità di utilizzare i predetti crediti d’imposta in compensazione con l’utilizzo del modello F24 fino al 30 giugno 2023 o al 31 marzo per i crediti di carburanti agricoli e ittici.
In alternativa, è possibile cedere un credito d’imposta. In base alle nuove linee guida, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione dei predetti crediti d’imposta (corrispondenti a ottobre e novembre 2022) dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modulo allegato al regolamento, entro i seguenti termini:
21 giugno 2023, per i crediti d’imposta relativi alle imprese energivore, non energivore, gas-intensive e non gas naturale.
22 marzo 2023 per il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli e della pesca.
Ciò dovrebbe consentire ai destinatari di utilizzarla in compensazione nei predetti termini del 31 marzo e del 30 giugno 2023. Istruzioni e codici fiscali per l’utilizzo in compensazione saranno forniti dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.
Regole per il trasferimento dei titoli energetici
I crediti d’imposta possono essere ceduti solo per intero, quindi non in modalità frazionata. Altri due stanziamenti sono possibili solo per i “soggetti abilitati” (banche e intermediari finanziari, società di un gruppo bancario e imprese di assicurazione).
Per il trasferimento dell’azienda beneficiaria è richiesta la conferma del rispetto dei dati sulla disponibilità dei dati che danno diritto all’agevolazione. Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle notifiche di concessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere le suddette comunicazioni, che presentano profili di rischio, fino a 30 giorni, al fine di effettuare le necessarie verifiche preventive.
Attenzione: come già accennato, queste nuove istruzioni e relativi modelli si applicano alle proroghe previste dal decretoAiutiter per ottobre e novembre, e per tutto il quarto trimestre, limitatamente all’acquisto di carburante per le attività agricole e della pesca.
Successivamente, il decreto Aiuti quater ha disposto una proroga anche per il mese di dicembre: gli aspetti applicativi di questa nuova proroga saranno oggetto di specifiche disposizioni pratiche. La Legge di Stabilità 2023, attualmente in discussione, prevede un’ulteriore proroga per tutto il primo trimestre 2023 (regolamentato successivamente dalle nuove linee guida dell’Agenzia delle Entrate).