L’INPS ha chiarito le modalità per il prepensionamento nel settore dell’editoria con la circolare 68 del 23 maggio. Il prepensionamento, previsto dall’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e rifinanziato dall’articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica ai lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici, nonché alle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Le imprese devono aver presentato al Ministero del Lavoro, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi che devono includere il numero di lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento.
Il requisito contributivo ridotto di 35 anni deve essere stato maturato entro il 31 dicembre 2023. Il trattamento pensionistico può essere ottenuto con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024, e il trattamento strordinario di integrazione salariale deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024.
La domanda di pensione deve essere presentata entro 60 giorni dal soddisfacimento dei requisiti contributivi, pena la decadenza del diritto.
Priorità e limiti di spesa
L’INPS ha specificato che non possono essere accolte domande di prepensionamento che superino i limiti di spesa previsti fino al 2027 e la priorità viene assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione dell’accordo di procedura presso l’ente competente.
La valutazione del raggiungimento del limite di spesa si basa sul maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto ai requisiti ordinari. Questo viene calcolato tenendo conto della spesa pensionistica complessiva prevista nel periodo in cui gli interessati perfezionano il requisito contributivo, adeguato alla speranza di vita. Eventuali domande che prevedano una spesa successiva al 2027 non saranno accolte.
Modalità di presentazione della domanda
Per coloro che hanno maturato il requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, il termine decorre dalla data di ammissione al trattamento. Per chi ha maturato il requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento, il termine decorre dalla data di maturazione del requisito.
In caso di decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale in una data successiva all’inizio del trattamento stesso, il termine di presentazione della domanda decorre dalla data di emanazione del decreto o dalla data di maturazione del requisito contributivo, a seconda delle circostanze.