Edilizia: scatta la garanzia fideiussoria per acquisto dal costruttore: Il “mattone” nuovo sempre più sicuro

Di Barbara Molisano 3 minuti di lettura
acquisto casa

Il ritorno all’investimento del mattone? Possibile in un’economia e finanza appesantita da problemi come inflazione, caro energia, effetti distorsivi della guerra sugli scambi internazionali, contrazione della crescita del PIL, debito pubblico, fondi PNRR a rischio. 

Quella strada “del mattone” lastricata di buone intenzioni

Arriva quindi a rassicurare “gli inguaribili romantici degli investimenti nelle edilizia delle nuove costruzioni” la “Garanzia fideiussoria per acquisto dal costruttore”.

Cosa è la fideussione?

è in sintesi una garanzia con la quale un soggetto (fideiussore) si obbliga nei confronti del creditore a soddisfare in via accessoria l’obbligazione assunta da altri. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 122/2005, in caso di immobile in costruzione. La fideiussione prevede infatti  una copertura in caso di pignoramento, fallimento o altre situazioni di crisi del costruttore, garantendo ai compratori la restituzione dei soldi già versati (es. caparre, anticipi e interessi). Questo nuovo modello è applicabile quindi  applicabile ai contratti stipulati a partire dal23 settembre 2022.

Le nuove garanzie per gli acquirenti

  • L’obbligo di indicare  l’importo massimo garantito nel modello tipo all’interno del contratto di acquisto
  • L’innovativo  modello solleva il compratore dall’obbligo di fare causa preventiva al costruttore inadempiente per poter chiedere il rimborso al garante;
  • L’obbligo di far comprendere in modo chiaro le condizioni generali di fideiussioni ovvero segnalare in modo diretto la somma garantita, la durata, i tempi e le modalità di escussione. Queste info sono derogabili solo in senso più favorevole per il beneficiario;
  • Il termine di 30 giorni è fissato dal ricevimento della richiesta di indennizzo, tramite raccomandata o PEC, per il pagamento della garanzia (in caso contrario banche e assicurazioni devono rimborsare al beneficiario anche le spese da lui effettivamente sostenute e necessarie per conseguire il pagamento, oltre ai relativi interessi) ;
  • Il garante necessariamente deve rimborsare il compratore, in caso di morosità da parte del costruttore e recuperare il credito è suo compito senza nessun onere per il compratore;
  • Se il compratore riesce ad avere l’immobile con altri mezzi ( esempio vendita all’asta)  dovrà restituire le eventuali somme eccedenti, rispetto al prezzo pagato, ricevute dalla banca o dall’assicurazione. Importo che viene ridotto se la casa acquistata ha un valore minore rispetto a quella inizialmente pre-acquistata.

 

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