Ecobonus: l’omessa comunicazione all’ENEA non comporta la decadenza

Di Barbara Molisano 2 minuti di lettura
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La Sentenza n. 7657 del 21 marzo 2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che l’ecobonus non decade senza l’invio all’ENEA della relativa comunicazione. Questo perché la comunicazione ha finalità statistiche e di monitoraggio dei dati, non costituendo un requisito essenziale per ottenere l’agevolazione fiscale.

Il caso

Il caso trattato nella sentenza riguarda una contribuente a cui era stata richiesta di versare una somma di Euro 5.512,54 a seguito del disconoscimento della detrazione d’imposta per spese di riqualificazione energetica di un fabbricato. La causa del disconoscimento era stata l’omessa trasmissione all’ENEA della comunicazione dei dati descrittivi dell’intervento eseguito entro il termine previsto.

La contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e successivamente alla Commissione tributaria regionale, ottenendo in entrambi i casi un esito favorevole. L’Agenzia delle entrate aveva quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, denunciando violazione di specifici articoli di legge.

La sentenza

La Cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando che l’omessa o tardiva comunicazione all’ENEA non determina la decadenza dall’agevolazione fiscale. La Corte ha chiarito che la comunicazione ha fini di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico, e non costituisce un requisito essenziale per poter usufruire dell’ecobonus.

La sentenza della Corte di Cassazione ha sottolineato che il controllo dell’amministrazione finanziaria deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte sono state effettivamente sostenute per interventi di risparmio energetico. La comunicazione all’ENEA, quindi, è importante per fini statistici e di monitoraggio, ma non incide sulla validità della detrazione.

Infine, la Cassazione ha evidenziato che la normativa primaria chiarisce la finalità della comunicazione all’ENEA e ha citato una Risoluzione dell’Agenzia delle entrate che esclude il diniego della detrazione in caso di omessa o tardiva comunicazione.

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