Il Ministero del turismo ha pubblicato il Provvedimento n.163586 del 27 marzo, che stabilisce le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Queste disposizioni si applicano ai crediti d’imposta previsti dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Cessione dei crediti d’imposta
Ai sensi dell’articolo 1, comma 8 e dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, i crediti d’imposta sono cedibili solo per intero, senza possibilità di successiva cessione ad altri soggetti. Tuttavia, è consentita una ulteriore cessione a favore di banche, intermediari finanziari, società di gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate.
Il modello di comunicazione
Per comunicare la cessione dei crediti d’imposta, è stato approvato un modello denominato “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator”. Questo modello deve essere trasmesso via email certificata all’Agenzia delle Entrate.
Il cessionario dei crediti può utilizzarli in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24 indicando il codice tributo specifico. In alternativa, il cessionario può ulteriormente cedere il credito secondo le modalità previste.