E-commerce: le nuove regole per le vendite online

Di Alessio Perini 4 minuti di lettura
Agricoltura e commerce

Il Governo ha approvato il 22 febbraio un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2019/2161 sulle vendite ed e-commerce e chiude una procedura di infrazione dell’UE.

Il provvedimento modifica il Codice del Consumo (dlgs 206/2005)

Aumenta la trasparenza delle vendite online riguardo ai venditori (indicando se si tratta di privati o professionisti), agli annunci sponsorizzati che compaiono in cima ai risultati di una ricerca, ai meccanismi di formazione del prezzo e alla fonte delle recensioni pubblicate.

Questo provvedimento garantisce una maggiore protezione per i consumatori e una maggiore uniformità delle sanzioni all’interno dell’UE.

Se un consumatore effettua una ricerca utilizzando una parola chiave, devono essere fornite informazioni generali sui “parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri”. Queste informazioni devono essere facilmente accessibili dalla pagina web che il consumatore apre per effettuare la ricerca. L’obbligo non riguarda i fornitori di motori di ricerca online, ma i marketplace e i siti di commercio elettronico.

Se fra i risultati della ricerca ci sono annunci pubblicitari o siti che hanno pagato per ottenere una classificazione migliore, questo deve essere chiaramente indicato, nel senso che il consumatore deve esserne consapevole.

Per quanto riguarda le recensioni sui prodotti pubblicate online, un’informazione importante da fornire chiaramente all’utente è la garanzia che i loro autori abbiano effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto in questione. L’e-commerce deve adottare misure adeguate per verificare tale requisito prima di pubblicare una recensione su un suo prodotto.

Stop alle recensioni false

Al contrario, è vietato inviare o incaricare un altro soggetto di inviare recensioni false e falsi apprezzamenti o fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.

Ci sono anche regole specifiche per i biglietti per eventi: non possono essere rivenduti da chi li ha acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere i limiti riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare.

Le regole del Codice del Consumo si applicano anche per lo scambio tra prodotto/servizio e dati personali del consumatore. Ciò significa che questa tipologia di contratto è possibile ma è soggetta a tutte le regole di chiarezza, trasparenza e correttezza previste dalla legge.

Prima della conclusione di contratti su mercati online (per esempio, compravendite), il gestore dell’e-commerce deve indicare in modo chiaro, comprensibile e appropriato al mezzo di comunicazione a distanza: le informazioni sulla classificazione delle offerte presentate; se l’offerente è un professionista o meno e, in tal caso, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione.

Il decreto legislativo introduce anche la nozione di “dual quality”, ovvero quella pratica commerciale ingannevole che consiste nella promozione di un prodotto che, sebbene identico in apparenza a quelli venduti in altri Stati membri dell’Unione Europea, presenta differenze significative di composizione o di caratteristiche.

Ad esempio, un prodotto alimentare con lo stesso nome e la stessa confezione potrebbe avere ingredienti diversi in base al paese di vendita. In questi casi, l’etichetta dovrà riportare le informazioni sulla composizione o sulle caratteristiche che differiscono da quelle degli altri Stati membri e il consumatore dovrà essere informato in modo chiaro e trasparente.

 

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