DVR: che cos’è, a cosa serve e chi lo compila

Di Redazione FinanzaNews24 5 minuti di lettura
Economia

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Negli ultimi vent’anni in Italia ci sono stati oltre 20.000 morti sul lavoro, in media 1.300 ogni anno. La salute e la sicurezza di lavoratrici e lavoratori dovrebbe essere sempre tutelata a partire dal DVR, il prospetto con cui il datore di lavoro formalizza la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione presenti nell’ambito dell’organizzazione. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta di preciso e come si redige questo importante elaborato.

DVR: cos’è e in che consiste

Obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, DVR è l’acronimo di documento di valutazione dei rischi: uno strumento organizzativo dinamico che racchiude tutte le politiche prevenzionistiche dell’impresa, in cui si illustrano, pianificano e razionalizzano le misure concrete che concorrono alla riduzione dei fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro. Con il DVR, il datore di lavoro cerca sostanzialmente di prevenire le situazioni di pericolo per i suoi dipendenti.

Il documento di valutazione dei rischi è previsto dagli articoli 17 e 28 del TUSL, il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro emanato con il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, in recepimento delle direttive comunitarie sul miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. L’articolo 17 chiarisce i due obblighi non delegabili dal datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L’articolo 28 specifica che la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, ovvero la scelta delle attrezzature e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati e la sistemazione dei luoghi di lavoro. Sono coinvolti tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, inclusi gruppi esposti a rischi particolari come quelli:

  • collegati allo stress lavoro-correlato;
  • riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
  • connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

È il datore di lavoro a dover redigere il DVR: non può delegare questa attività, ma può affidarla ad un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro. Il documento viene compilato a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa (quindi la certificazione di un ufficio pubblico o di un notaio) e contenere quattro elementi fondamentali:

  • l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione necessarie, l’indicazione delle misure attuate e i dispositivi di protezione adottati;
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • il riconoscimento delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, i nomi e i ruoli dell’organizzazione aziendale che deve provvedere e le competenze adeguate e i poteri che devono possedere: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o quello territoriale, il medico competente (MC) che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • la determinazione delle mansioni che eventualmente espongono lavoratrici e lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Secondo le linee guida ISPESL, i rischi sul lavoro sono trasversali (quelli che derivano da fattori organizzativi), infortunistici (da pericoli come incendio, rischi meccanici, esplosione) ed igienico-ambientali (dall’esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici). L’obiettivo del DVR è quello di permette al datore di lavoro di predisporre i provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza e della salute di lavoratrici e lavoratori. Questi provvedimenti comprendono le misure di emergenza e le misure di tutela generali e particolari.

Il Decreto legislativo 81/08 non stabilisce criteri univoci e precisi per l’elaborazione del DVR. Esistono i cosiddetti DVRS, i documenti di valutazione dei rischi standardizzati, ma ogni realtà modella l’elaborato al proprio contesto particolare. In genere, il contenuto del documento è strutturato seguendo questo schema:

  • un’introduzione che presenta i contenuti del DVR e i criteri di valutazione dei rischi adottati;
  • una parte descrittiva dell’azienda con i dati identificativi: personale, struttura organizzativa, unità operative, ruoli e funzioni per la sicurezza, caratteristiche dei luoghi di lavoro, descrizione del ciclo lavorativo;
  • una valutazione specifica che identifica le aree di rischio ed i fattori ad esse correlati.

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