Doppio cognome ai figli: ma non è detto che sia sempre una scelta consensuale

Di Barbara Molisano 2 minuti di lettura
venti figli in un anno

Cosa accade se uno dei due genitori non vuole il secondo cognome per il bambino? A fare chiarezza il Viminale che dice ai sindaci che senza accordo devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori

Genitori e già poco alleati nelle decisioni che concernono la prole? Tutto potrebbe iniziare dal nome …anzi dai cognomi.  A rendere meno probabile il litigio o sicuramnete di facile risoluzione è  una circolare del Viminale ai prefetti, la n. 63 dell’1 giugno, che  fa chiarezza su alcuni punti. Con questa precisazione Claudio Sgaraglia, il capo dipartimento degli Affari Interni e territoriali, spiega  il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n.131 del 27 aprile 2022 (Gazzetta ufficiale, I Serie speciale, numero 22 dell’1 giugno 2022) inerente l’attribuzione del doppio cognome ai figli.

L’intento è  sensibilizzare i sindaci affinché forniscano tempestivamente le conseguenti indicazioni agli uffici di stato civile dei comuni. La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Codice civile. “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto stabilendo che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine deciso dagli stessi, salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due”. 

Ovvero occorre far comprendere che l’accordo richiamato, come precisato dalla circolare e da Claudio Sgaraglia, è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ulteriore accordo manchi, come precisa la Corte nella decisione, è necessario l’intervento del giudice.

 

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