Pronti i moduli per le aziende che devono avviare la procedura di licenziamento i dopo lo sblocco del il 1 luglio. Il blocco licenziamenti è invece in atto per il commercio, i servizi, alcuni settori industriali specifici (tessile, abbigliamento, pelletteria), per le aziende che utilizzano il fondo di riserva previsto dal decreto Sostegni bis . (Articoli 40 comma 3 e 40 bis comma 1, D.Lgs. 73/2021)
Fatte salve le diverse eccezioni (i licenziamenti restano bloccati per diversi settori e per le aziende che utilizzano gli ammortizzatori sociali senza contributi ), l’Ispettorato Nazionale del lavoro riassume la nuova normativa in questa fase di risanamento. Si tratta di procedure di conciliazione per licenziamenti individuali per giustificato motivo dopo lo sblocco introdotto dal 1° luglio per industria, manifatturiero, edilizia (tecnicamente, per le imprese che hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria).
Infatti le aziende che avevano avviato le procedure di licenziamento, prima della chiusura prevista da Cura Italia lo scorso anno, ora per continuare devono inviare un modulo. Le istruzioni sono contenute in una nota del 16 luglio ai sensi dell’articolo 7 della Legge 604/1966 e dell’articolo 4 del DL 99/2021.
L’apposito modulo di richiesta è scaricabile dal sito dell’INL. Nella sezione relativa alla richiesta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è previsto un apposito spazio dedicato all’ interruzione del rapporto. C’è poi una sezione in cui occorre dichiarare di non aver attivato gli ammortizzatori sociali che comportano il prolungarsi del blocco dei licenziamenti, barrando le apposite caselle.
Gli uffici dell’Ispettorato convocheranno le parti per la procedura di conciliazione entro sette giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dalla circolare 3/2013. Nel corso della procedura di conciliazione sarà verificata il non utilizzo degli ammortizzatori sociali. L’INL sottolinea che l’accordo tra sindacati al tavolo delle trattative con il governo “raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla legge in alternativa alla cessazione del rapporto di lavoro. Di questo orientamento si terrà conto anche nell’incontro per monitorare lo stato di avanzamento dell’accordo”.
Viene fornito inoltre un utile prospetto della normativa vigente, con il dettaglio dei riferimenti normativi e delle tipologie di società per le quali il divieto di licenziamento sussiste ovvero per il commercio, i servizi, alcuni settori industriali specifici (tessile, abbigliamento, pelletteria), nonché per le aziende di qualsiasi settore che utilizzano la cassa integrazione prevista dal decreto Sostegni bis (articoli 40, comma 3 e 40 bis, comma 1, dl 73/2021).