La Sezione tributaria della Cassazione ha recentemente emesso una sentenza che riguarda la tassazione sulle donazioni tra genitori e figli, smentendo la circolare dell’Agenzia delle Entrate e delineando chiaramente in quali casi scatta l’imposta sulle donazioni.
Donazioni informali e indirette escluse dalla tassazione
Secondo quanto affermato dalla Cassazione, le donazioni informali (come ad esempio quando un genitore dona del denaro al figlio) e le donazioni indirette (come l’acquisto di un’auto da parte di un genitore per il figlio) non sono soggette a tassazione in quanto non esiste un obbligo di registrazione.
Quando scatta l’imposta
Tuttavia, l’imposta del 4% sulle donazioni tra genitori e figli viene applicata quando le donazioni risultano da atti sottoposti a registrazione, se sono registrate volontariamente o se hanno un valore superiore a un milione di euro e vengono dichiarate dal contribuente in un contesto di accertamento tributario.
La smentita della circolare dell’Agenzia delle Entrate
La Cassazione ha smentito la circolare dell’Agenzia delle Entrate definendola “non condivisibile”, “imprecisa” e “incompleta” nella parte in cui afferma che l’imposta di donazione si applica alle liberalità tra vivi che non sono soggette a registrazione.
La Cassazione ha chiarito che anche le donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione non fanno scattare un obbligo di registrazione dell’atto in questione come donazione e quindi dell’imposta, a meno che non ricorrano specifici presupposti.
La convenienza delle donazioni
Le donazioni tornano al centro delle analisi patrimoniali soprattutto in previsione di una successione, in quanto evitano possibili dispute tra i beneficiari. Sul fronte della tassazione, le aliquote variano a seconda del grado di parentela e del valore del bene, con l’applicazione dell’imposta esclusivamente sulla quota che supera la franchigia prevista.