Il Fisco pone sotto mirino le “Donazioni” e la “rinuncia all’eredità”
Non solo le indennità per la prima casa non si applicano alle sovvenzioni, ma secondo l’IRS queste transazioni sono considerate trasferimenti e quindi soggette a tassa, quindi la rinuncia ai diritti di proprietà sulla proprietà immobiliare (trattata come un trasferimento) ridurrà l’imposta sulle donazioni.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta al quesito n. 525/2022, rispondendo alla domanda circa la rinuncia al libero uso del diritto di convivenza a favore di un altro proprietario.
Fisco e la rinuncia ai diritti patrimoniali
La rinuncia gratuita è un obbligo di legge (confermato da precedenti sentenze della Suprema Corte) per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni:
Pertanto, ai fini fiscali, la rinuncia ai diritti patrimoniali è considerata un trasferimento, in quanto genera arricchimento nell’ambito giuridico di altri soggetti, in quanto tali, soggetti all’imposta fondiaria.
Un’operazione di rinuncia gratuita deve essere soggetta all’imposta sulle donazioni e all’imposta ipotecaria e catastale nelle aliquote del 2% e dell’1% applicate al costo della rinuncia. In merito al calcolo delle imposte ipotecarie e catastali, l’Agenzia delle Entrate indica di fatto che la base imponibile per la sua determinazione quantitativa è costituita dal valore del diritto di soggiorno a cui rinunciare alla data dell’atto, nella percentuale corrispondente alla quota di proprietà di casa.
Tuttavia, l’opzione “prima casa” non si applica alle “offerte gratuite” perché si applica solo agli acquisti effettuati tramite “eredità o donazione” e che le regole speciali non sono ampliabili. 7 maggio 2001, n. 44 è già stato chiarito che in caso di successione o donazione di più oggetti in presenza di un beneficiario, l’esenzione dovrebbe applicarsi ad una sola unità immobiliare e relativi accessori.