Parliamo oggi di donazione ovvero “un atto con il quale la proprietà di un bene (o una somma di denaro) viene ceduto, per spirito di liberalità, a titolo gratuito. Da definirsi un contratto che deve essere concluso sotto il controllo del notaio per atto pubblico alla presenza di due testimoni, ad eccezione delle donazioni che riguardano un bene di modico valore”.
Non tutti sanno però che donazione è di norma irrevocabile, ma impugnabile, motivo per cui le banche non accettano solitamente come garanzia di un finanziamento o un mutuo un immobile il cui possesso derivi da una donazione. Esiste difatti la possibilità, a determinate condizioni, di contestare la donazione da parte di:
- il donante, ovvero colui che ha trasferito la proprietà del bene e vuole chiedere la revoca dell’atto;
- i legittimari del donante che possono proporre l’azione di riduzione per lesione di legittima;
- i creditori del donante che possono contestare la donazione tramite la presentazione di un’azione revocatoria.
Il donante può revocare la donazione:
- per ingratitudine del donatario se questo commette gravi reati nei confronti del donante o del suo patrimonio;
- per la sopravvenienza di figli o discendenti di cui il donante non era a conoscenza al momento della stipula dell’atto, anche in caso di nascita/adozione successiva, o ritorno di un figlio che si credeva scomparso o morto.
L’impugnazione della donazione da parte del donante o di altre persone che vi abbiano interesse è possibile a norma di legge solo in determinate condizioni, nelle quali la legge consente al donante di tornare sui propri passi:
- in caso di dimostrabili violenze, fisiche o psichiche, messe in atto dal donatario al fine di ottenere la donazione da parte del donante;
- in caso di errore, ovvero quando il donante cede il bene motivato da una fatto in realtà inesistente (ad esempio se la donazione avviene in favore di un figlio che poi si scopre non essere tale);
- per dolo e/o raggiro da parte del donatario, attuato con lo scopo di ottenere la donazione del bene (se ad esempio il donante ha ingannato il donatario convincendolo di essere il figlio, pur sapendo di non esserlo);
- nel caso in cui si possa dimostrare che al momento della stipula dell’atto il donante era incapace di intendere e di volere;
- per lesione della legittima. La legge, infatti, tutela i legittimari, riservando loro una quota di eredità (legittima) anche contro una volontà del defunto espressa in una donazione. La donazione fatta a legittimari del donante è considerata dalla legge un anticipo di eredità e al momento della morte del donante, essa dovrà essere imputata alla quota riservata;
- per nullità della forma.
La donazione può essere impugnata entro 5 anni dalla stipula dell’atto. Trascorso questo tempo le cause di annullabilità della donazione cadono in prescrizione dopo 5 anni. Uniche eccezioni: se la donazione è stata effettuata con una forma non riconosciuta dalla legge la possibilità di contestarla non cade mai in prescrizione e nel caso in cui gli eredi risultino danneggiati dalla donazione, per l’azione di riduzione ci sono 10 anni di tempo dall’apertura della successione.