(Money.it) Per iniziare il nostro approfondimento su Intelligenza Artificiale e dogana può essere utile ribadire cosa sono i «Prodotti a duplice uso»: quei prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.
Sono trascorsi ormai quasi due anni dall’entrata in vigore del Reg.to (UE) 20 maggio 2021, n. 821 sui controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso: articoli, webinar, forum internazionali (di assoluta rilevanza l’Export Control Forum, organizzato lo scorso 6 dicembre dalle istituzioni UE) hanno cercato di illustrare, non sempre in forma chiara e comprensibile, lo spirito innovativo (e non compilativo) che ha guidato il legislatore unionale nella scelta dei prodotti a duplice uso e nel controllo alla loro esportazione.
Due i caratteri particolarmente innovativi del regolamento:
in primo luogo, quest’ultimo ha qualificato gli articoli di sorveglianza informatica (new entry nella disciplina dual use) quali “articoli a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza segreta di persone fisiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi dei dati dai sistemi di informazione e di telecomunicazione’.
Beni, figli di avanzate tecnologie, finalizzati all’inconsapevole sorveglianza di persone comuni.
Il requisito dell’autorizzazione omnicomprensiva per l’esportazione di articoli di sorveglianza informatica non elencati si applica “se l’esportatore è stato informato dall’autorità competente che gli articoli in questione sono o possono essere destinati ad essere utilizzati in relazione alla repressione interna e/o la commissione di gravi violazioni dei diritti umani internazionali e del diritto internazionale umanitario”.
Se un esportatore «è consapevole in base ai risultati della dovuta diligenza» che gli elementi di sorveglianza informatica non elencati sono destinati a uno degli usi descritti, deve notificarlo all’autorità competente; la quale, deve, conseguentemente, decidere se sottoporre l’esportazione ad autorizzazione.
In secondo luogo, l’aggiornamento 2023 del regolamento parla di beni ad alto contenuto tecnologico, indipendentemente dal settore di appartenenza: Electronic Computer-Aided Design (ECAD), utilizzati nel processo di progettazione di Gate-All-Around Field-Effect Transistor (GAAFET), sintetizzatori di frequenza e generatori di segnali, ossido di gallio e diamante come nuovi materiali semiconduttori, software appositamente progettati per assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici, velivoli suborbitali e tecnologie per la fabbricazione di turbine a gas (combustione con guadagno di pressione), apparecchiature di produzione additiva progettate per le ’superleghe’.
La ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate è figlia dell’innata curiosità umana e della correlata volontà di individuare vie d’uscita performanti a problemi non sempre più complessi: parafrasando Robert Musil, il progresso sarebbe meraviglioso, se solo volesse fermarsi.
L’Accordo di Wassenaar: l’export control dei beni dual use
Non occorrevano particolari doti divinatorie per predire l’interesse del legislatore unionale verso le nuove frontiere dell’elettronica, dell’informatica, della biologia, della chimica, della meccanica, settori dalla stretta connessione con l’ideazione e la progettazione di armi di distruzione di massa e di prodotti a duplice uso.
Il che testimonia come la materia dell’export control abbia assunto una rilevanza strategica nella moderna geopolitica; rilevanza oggetto dell’interesse che molti Paesi (quarantadue, per la precisione, tra cui l’Italia), geograficamente distribuiti nell’intero globo e accomunati dalla medesima preoccupazione, avevano manifestato ben prima della disciplina unionale, nel 1995, redigendo l’Accordo di Wassenaar.
Tale Accordo è st
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