Disoccupazione e dirigenti

Di Antonia De La Vega 3 minuti di lettura
manageritalia

L‘indennità di disoccupazione NASpI spetta anche ai dirigenti di qualsiasi settore privato in caso di licenziamento, sospensione per mancanza di lavoro o scadenza del contratto di lavoro

Nel caso di dimissioni del dirigente, l’indennità spetta soltanto nel caso in cui ci sia la giusta causa (ovvero in uno dei seguenti casi: molestie, mancato pagamento della retribuzione, modifica peggiorativa delle mansioni lavorative, mobbing, notevole variazione delle condizioni di lavoro a seguito della cessione dell’azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche, spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore gerarchico). Non ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione il dirigente che si dimette volontariamente, salvo alcune eccezioni (come nel caso delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento o i lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili).

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare per il 2021 la somma di 1.335,40 euro mensili). L’importo dell’indennità si riduce in caso di attività autonoma che genera un reddito annuo pari a 4.800 euro. In caso di prestazione di lavoro occasionale, l’indennità NASpI è cumulabile con i compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno. Tutti gli iscritti alla Gestione Separata sono tenuti alla dichiarazione del reddito presunto – anche se pari a zero – pur in assenza di svolgimento di attività di lavoro.

L’indennità viene corrisposta ogni mese, direttamente dall’INPS per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, a partire: dall’ottavo giorno successivo a quello di interruzione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata nei primi 8 giorni o dal giorno successivo alla data se la domanda è stata presentata dopo l’ottavo giorno ed entro i termini previsti; dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno (se successivamente, dal giorno dopo). Nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa, i termini sono dunque differiti di 30 giorni.

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