Disabilità: come richiedere la Carta Europea

Di Gianluca Perrotti 3 minuti di lettura

Leggendo la circolare INPS 1° aprile 2022, n. 46  si possono apprendere le modalità  di presentazione della domanda della Disability Card Europea

Definiti i criteri per il rilascio  con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2021, n. 304, la  Carta europea della disabilità può essere richiesta anche nel Belpaese.

Per il rilascio occorre rivolgersi quindi  all’INPS che provvederà all’emissione della Carta, dopo aver attestato la condizione di disabilità dei richiedenti.

Per info sulla Disability Card, le modalità per la realizzazione, la distribuzione e lo sviluppo della medesima occorre consultare il link dedicato al servizio Inps. 

Il cittadino può presentare la domanda per il rilascio della Carta europea della disabilità direttamente su www.inps.it  tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).

La procedura chiede all’interessato di fornire:

  • una propria fotografia in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta;
  • l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS;
  • i verbali cartacei antecedenti al 2010 e i verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, attestanti lo stato di invalidità, saranno allegati in copia con contestuale dichiarazione di responsabilità sulla conformità all’originale ai sensi degli articoli 19 e 19-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

nel caso di stati di invalidità riconosciuti da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario l’interessato indicherà il Tribunale di riferimento e la data del rilascio del titolo.

Nel caso di minori con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o che esercita le funzioni di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso (cfr. la circolare n. 127/2021 e il messaggio n. 171/2022) oppure le credenziali di identità digitale del minore.
Nel caso di minori in affidamento familiare, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino avvalendosi di associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione preventivamente abilitato ad accedere agli archivi dell’Istituto e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di possedere la delega specifica firmata dal cittadino.

 

 

 

 

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